Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1037 del 25/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1037 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIORDANO DOMENICO N. IL 02/04/1973
avverso la sentenza n. 1038/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 25/11/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Genova, ridotta la pena, ha confermato nel resto
la sentenza emessa in data 6 novembre 2008 dal Tribunale di Imperia, appellata da GIORDANO
Domenico, dichiarato responsabile del delitto di furto, commesso il 20 ottobre 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto risolventesi in censure su valutazioni
di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, concernendo le non concesse attenuanti generiche e la misura della pena giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i plurimi precedenti penali dell’imputato, elemento sicuramente rilevante ex artt. 133 e 62-bis C.P.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2013.