Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1033 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1033 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GHILARDI MASSIMO N. IL 18/04/1963 parte offesa nel
procedimento
c/
SCANZI GIACOMO
avverso l’ordinanza n. 16854/2012 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto il pur astrattamente corretto
richiamo all’orientamento più volte espresso da questa Corte, a partire dalla sentenza
della S.U. n. 48665 del 2009 (secondo cui l’inammissibilità dell’opposizione non
può fondarsi su anticipate valutazioni di merito circa la possibile rilevanza delle
investigazioni suppletive richieste dall’opponente ai fini del riconoscimento della non
infondatezza della notizia di reato), appare, nella specie, del tutto inconferente, dal
momento che, secondo la non contestata affermazione contenuta nel provvedimento
impugnato, l’opposizione conteneva soltanto la richiesta dell’escussione del
medesimo querelante, laddove sarebbe stato necessaria anche l’indicazione degli
specifici fatti che, non rilevabili dalla già proposta denuncia querela, il querelante
avrebbe potuto ulteriormente rappresentare e, in ipotesi, documentare a confutazione
della ritenuta infondatezza della notizia di reato; indicazione, quella anzidetta, in
mancanza della quale ben a ragione l’opposizione poteva e doveva essere dichiarata
inammissibile, alla stregua del chiaro disposto dell’art. 410, comma 1, c.p.p., nella
parte in cui prevede che in essa debba essere indicato, a pena, appunto, di
inammissibilità, “l’oggetto della investigazione suppletiva”;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così decì in
il 25 novembre 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con il decreto di cui in epigrafe fu accolta la richiesta di archiviazione degli
atti del procedimento instaurato a carico di Scanzi Giacomo per il reato di
diffamazione in danno di GHILARDI Massimo, essendosi ritenuta la operatività della
scriminante del diritto di critica e di cronaca e, al tempo stesso, l’inammissibilità
dell’opposizione a suo tempo proposta dalla persona offesa;
– che avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione la difesa del
GHILARDI denunciando l’abnormità del provvedimento unitamente a violazione
degli artt. 409, comma 6, e 410, commi 2 e 3, c.p.p., per mancata adozione del rito
camerale sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che la ritenuta inammissibilità
dell’opposizione sarebbe stata indebitamente basata su di una anticipata valutazione
di merito circa la rilevanza delle richiese investigazioni suppletive;

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