Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1031 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1031 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASTORE LORENZO N. IL 31/12/1965
avverso la sentenza n. 2043/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 25/11/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa in data 10 febbraio 2009 dal locale Tribunale, appellata da PASTORE Lorenzo, dichiarato responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato continuato in concorso, commesso il 10 ottobre
2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul ricorrere della
prova di responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché la
Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la ricostruzione del fatto in sede dibattimentale
avesse dimostrato come la polizia giudiziaria avesse riscontrato direttamente la presenza
sull’autobus indicato nella segnalazione dell’ignoto passante di due persone che il denunciante
aveva indicato come salite sul veicolo e che indossavano lo stesso abbigliamento descritto nella
telefonata alla polizia, una delle quali dotata dell’attrezzo idoneo per realizzare sui veicoli oggetto di azione le effrazioni riscontrate.
Né, a fronte di una precisa indicazione convergente sulla persona del prevenuto, pare illegittima
la considerazione della Corte di merito che la persona oggetto del compendio probatorio non aveva fornito alcun contrario contributo alternativo alla ricostruzione del fatto in senso a lui favorevole, diverso dalla mera negazione di responsabilità e soprattutto dall’affermazione di esser salito sull’autobus in un momento anteriore a quello in cui era salito il coimputato, circostanza
smentita dalla stessa segnalazione alla polizia giudiziaria che aveva come puntuale oggetto la salita contemporanea sull’autobus delle due persone viste armeggiare accanto alle auto di cui
all’imputazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro sa il 25 novembre 2013.

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