Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 103 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 103 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SIFANNO VINCENZO N. IL 03/11/1979
avverso l’ordinanza n. 435/2011 TRIBUNALE di BARI, del
01/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Data Udienza: 27/11/2012

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 8.011/2012 R.G.

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Udienza del 27 novembre 2012

Rileva
1. — Con ordinanza, deliberata il 1° febbraio 2012 e depositata
in pari data, il Tribunale ordinario di Bari, in composizione
monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della confisca (disposta in executivis
con ordinanza 23 dicembre 2011) e di restituzione del motocido, del telefono cellulare e della scheda in dotazione, sequestrati allinstante Vincenzo Sifanno nel corso del procedimento
a suo carico, definito con sentenza di applicazione della pena su
richiesta 11 febbraio 2011, pel delitto di evasione.
Il Tribunale ha motivato: i beni in questione “risultano strumentali rispetto al contestato e ritenuto delitto di evasione”.
2. — Ricorre per cassazione l’interessato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Gioacchio Ghiro, mediante atto
recante la data del 21 febbraio 2012, depositato il 22 febbraio
2012, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, a’ sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc.
pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o
di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all’articolo 240 cod.
pen., inosservanza di norme processuali, in relazione agli articoli 606, commi 3 e 4, e 262, comma 4, cod. proc. pen., nonché
contraddittorietà della motivazione.
Il difensore deduce: il giudice della esecuzione ha illegittimamente provveduto (sia in occasione della confisca, che della decisione dell’indicente proposto) inaudita altera parte, omettendo
di fissare la camera di consiglio con l’avviso alle parti, in violazione dell’articolo 666 cod. proc. pen.; nel merito il giudice a

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Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. Sante Spinaci, sostituto procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte suprema, il quale ha concluso per la qualificazione della impugnazione come opposizione ai sensi dell’articolo
667, comma 4, cod. proc. pen. e per la restituzione degli atti al
giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di
Bari quale giudice della esecuzione.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

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Udienza del 27 novembre 2012

quo si è indebitamente sostituito al giudice della cognizione;
costui aveva divisato di non disporre la confisca dei beni in parola “e soltanto per dimenticanza non aveva pronunciato nella decisione il dissequestro”; l’ordinanza impugnata, nella parte motiva, contraddice la precedente che aveva ordinato la confisca
esplosivamente perché non era stata chiesta la restituzione dei
beni in sequestro; difettano palesemente i “parametri normativi” stabiliti dall’articolo 240 cod. pen. per la confisca; il giudice
della esecuzione è, altresì, incorso nella inosservanza
dell’articolo 262, comma 4, cod. proc. pen. che prescrive la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro, qualora
non venga disposta la confisca colla sentenza irrevocabile.
3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte, con atto recante la data del 23 maggio 2012, rileva: secondo il consolidato indirizzo di questa Corte avverso il provvedimento emesso de plano — ovvero irritualmente nel contraddittorio — in materia di confisca e di restituzione dei beni confiscati il rimedio esperibile è costituito esclusivamente dalla opposizione al giudice della esecuzione.
4. — Rileva la Corte che, alla stregua del combinato disposto
degli articoli 672 e 667, comma 4, c.p.p. la legge appresta con
riferimento ai provvedimenti in materia di restituzione delle
cose sequestrate, adottati de plano dal giudice della esecuzione,
lo strumento della opposizione al medesimo giudice, il quale
provvede con le forme e con il rito degli incidenti di esecuzione.
Pertanto il ricorrente, anziché adire questa Corte, avrebbe dovuto correttamente attivare lo strumento specificamente previsto dalla legge e, pertanto, preclusivo del ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione (v. Cass., Sez.
Un., 28 gennaio 1956, n. 4, ric. Anelli, massima n. 97605).
L’error in procedendo del ricorrente non comporta, tuttavia,
l’inammissibilità del ricorso.
Soccorre, invero, il generale principio di conservazione del valore degli atti giuridici, di cui l’istituto della conversione costituisce particolare esplicazione.

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u.›

Ricorso n. 8.011/2012 R.G.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n.

8.011/2012 R.G.

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Udienza del 27 novembre 2012

E in applicazione di detto principio la Corte provvede alla corretta qualificazione del ricorso e ne dispone la trasmissione
al Tribunale ordinario di Bari, in funzione di giudice della esecuzione, per il corso ulteriore.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione
degli atti al Tribunale di Bari per il corso ulteriore.
Così deciso, il 27 novembre 2012.

P. Q• M.

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