Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1029 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1029 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELL’INFANTE FABIO N. IL 26/12/1976
avverso la sentenza n. 2265/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al confermato diniego delle attenuanti generiche, lo stesso,
contrariamente a quanto si afferma nell’atto di gravame (secondo cui si
riscontrerebbe, sul punto, “assoluta assenza di motivazione” nella sentenza
impugnata), risulta invece specificamente e adeguatamente motivato con riferimento,
tra l’altro, alla non contestata esistenza, a carico dell’imputato, di precedenti penali;
b) con-riguardo alla mancata declaratoria di prescrizione del reato
contravvenzionale, non si vede (né si spiega) quale fondamento possa avere la
proposta doglianza, posto che il fatto risulta commesso il 10 maggio 2008, per cui il
termine prescrizionale, stabilito in armi quattro dall’art. 157, comma primo, c.p. (nella
formulazione introdotta dalla legge n. 251/2005), non era ancora trascorso alla data
del 12 aprile 2012, in cui risulta pronunciata la sentenza impugnata; e ciò a
prescindere dall’ulteriore rilievo che, essendo nel frattempo intervenute altre cause di
interruzione della prescrizione, il termine cui fare riferimento sarebbe stato, in
applicazione della regola dettata dall’art. 161, comma secondo, c.p., quello di anni
cinque, con scadenza, quindi, al 1° maggio 2013, senza che, peraltro, a tale avvenuta
scadenza possa attribuirsi rilievo in questa sede, essendo ciò precluso, secondo
l’armai da tempo noto e consolidato orientamento giurisprudenziale, proprio dalla
riscontrata inammissibilità del ricorso;
– che la ritenuta inammissibilità-del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, per quanto ancora d’interesse, la corte d’appello di
Torino confermò la condanna di DELL’INFANTE Fabio alla pena di mesi undici di
reclusione per il reato di falso in autorizzazione amministrativa, costituito dalla
contraffazione di una patente di guida (capo 2) ed alla pena di mesi uno di arresto ed
euro 150 di ammenda per il reato di porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere
(capo 4),
che
avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria firma,
l’imputato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al
confermato diniego delle attenuanti generiche ed alla mancata declaratoria di
prescrizione del reato contravvenzionale di cui al capo 4;

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mi
DEPOSI TATA
delle amwen4e. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2013

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