Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10281 del 11/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10281 Anno 2016
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIANGREGORIO PIETRO N. IL 18/01/1958
avverso la sentenza n. 1043/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
15/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 11/07/2014

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
spese processuali
ed al versamento della somma di C mille/00 alla Cassa delle ammende.
a nella camera di consiglio dell’Il luglio 2014
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Ritenuto:
che la Corte di appello di Trieste, con sentenza del 15 aprile 2013, ha . confermato la
sentenza del Tribunale di Udine emessa in data 16 dicembre 2010 nei confronti di
GIANGREGORIO Pietro, imputato del reato di cui all’art. 2 legge n. 638/1983 (omesso
versamento all’I.N.P.S. di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei
dipendenti nel periodo compreso tra il gennaio 2005 ed il dicembre 2006) e condannato a tale
titolo alla pena di mesi sei di reclusione ed C 600,00 di multa;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente,
denunziando, con unico motivo, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione
per illogicità manifesta in punto di affermazione della penale responsabilità sotto il profilo della
assenza della prova dell’esborso delle retribuzioni, gravante sull’a Pubblica Accusa che non la
avrebbe fornita;
– – che in data 1 luglio 2014 è pervenuta memoria difensiva a firma del difensore di ufficio del
ricorrente nella quale viene reiterato l’originario motivo di ricorso;
– – che la censura come sopra formulata, oltre che assolutamente generica nei suoi contenuti,
risulta manifestamente infondata in relazione all’orientamento espresso dalle S.U. di questa
Corte Suprema che – con la sentenza 28.5.2003, n. 10, ricorrente Silvestri – hanno affermato
il principio secondo il quale “il reato di cui all’art. 2 della legge 11.11.1983, n. 638 non è
configurabile in assenza del materiale esborso delle somme dovute al dipendente a titolo di
retribuzione”, osservando che il riferimento del legislatore alle “ritenute operate” sulla
retribuzione deve essere interpretato nel senso che non può essere operata una ritenuta senza
il pagamento della somma dovuta al creditore;
– – che nella fattispecie in esame risulta accertato in punto di fatto, che risultava in atti la prova
del versamento delle retribuzioni desunta dalle attestazioni del datore di lavoro comprovanti
l’avvenuto esborso delle retribuzioni, prodotte dal Pubblico Ministero nel corso dell’istruzione
dibattimentale di primo grado;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di C 1.000,00

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