Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1028 del 25/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1028 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARALDI MAURO N. IL 09/05/1966
avverso la sentenza n. 2587/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 25/11/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Torino, esclusa un’aggravante e rideterminata la
pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 11 novembre 2009 dal Tribunale di Asti, appellata da BARALDI Mauro, dichiarato responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso, commesso il 16 dicembre 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.
Il ricorso è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili,
come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i precedenti penali e il comportamento dell’imputata — elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62-bis C.P.
— nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2013.