Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1028 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1028 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANTIFERI FRANCO N. IL 02/07/1954
avverso la sentenza n. 2063/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
19/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C
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Data Udienza: 10/12/2015

Ritenuto in fatto
1. Pantiferi Franco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Firenze, in data 19.11.2012, con la quale è stata
confermata la sentenza di condanna del Tribunale di Firenze del 26.03.2009, in
ordine al reato di cui all’art. 624 cod. pen., commesso il 26.01.2007. Il Tribunale di
Firenze, nell’affermare la penale responsabilità del prevenuto, aveva escluso la
recidiva ed aveva concesso le attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla

sussistenza della richiamata aggravante, ritenuta validamente proposto l’atto di
querela, ha confermato nel resto le statuizioni del primo giudice.
Il ricorrente, con unico motivo, deduce la violazione di legge ed il vizio
motivazionale. Osserva che la Corte di Appello, a fronte di specifico motivo di
doglianza che era stato dedotto in sede di gravame, ha omesso di esaminare la
questione relativa alla titolarità del diritto di querela in capo al Ministro di culto,
laddove il bene oggetto del furto è di proprietà della Curia Vescovile.
Considerato in diritto
1. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
1.1 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi
dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato per
il quale si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari
ad anni sette e mesi sei. I giudici di merito hanno infatti escluso la recidiva, come
pure la sussistenza della contestata aggravante, di talché, il termine prescrizionale
per il reato di furto di che trattasi, risulta pari ad anni sei, da aumentarsi di un
quarto, per le intervenute interruzioni, ex art. 161, comma 2, cod. pen. Deve poi
rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la
manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non
deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare
l’intervenuta prescrizione. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla
intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza
impugnata (la sentenza di condanna è stata resa in data 19.11.2012, mentre il
termine prescrizionale è maturato il 26.07.2014).
E’ poi appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi
approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione:
invero, a prescindere dunque dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è
solo il caso di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato,
non rileva la sussistenza di eventuali nullità (addirittura pur se di ordine generale) o
2

circostanza aggravante ex art. 625, n. 7, cod. pen. La Corte territoriale, esclusa la

di vizi di motivazione, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è
incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle
valutazioni rese dai giudici di merito, in ordine all’affermazione di penale
responsabilità del ricorrente. Come noto, ai fini della eventuale applicazione della

estraneità ad esso dell’imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e
delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata; e nella
sentenza della Corte di Appello di Firenze non sono riscontrabili elementi di giudizio
indicativi della prova evidente dell’innocenza dell’imputato.
2. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma in data 10 dicembre 2015.

norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della

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