Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1027 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1027 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROVELLI GIACOMO N. IL 15/12/1972
avverso la sentenza n. 4910/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ,e (c”neu_,L4A-1-1’ea-c– c
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U to, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 10/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente, ROVELLI GIACOMO, con sentenza del 20.6.2014, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Prato emessa in data 15.1.2013, con condanna al
pagamento delle spese di giudizio.
Il Tribunale di Prato aveva dichiarato in primo grado Rovelli Giacomo responsabile del reato p. e p. dagli artt. 113, 590 commi 1, 2 e 3 cod. pen. perché, in cooperazione colposa, per colpa (imprudenza, negligenza ed imperizia) e

91 co. 1 DPR 547/55), Ninotti quale datore di lavoro della ditta CGT Logistica Sistemi Spa, Rovelli quale responsabile della filiale di Calenzano della medesima
ditta, cagionavano al dipendente Tazzano Luigi lesioni personali gravi, non adottando e non facendo adottare nell’esercizio delle attività di lavoro le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, a tutelare
l’integrità fisica dei lavoratori. In particolare, omettevano di mantenere in buono
stato di conservazione ed efficienza la mola matricola 47396 de! 1990 e di munirla di idoneo poggiapezzi, così Tazzano, mentre stava operando la riduzione
dello spessore di un pezzo detto “boccola” con la mola indicata, a causa del cattivo stato della stessa che presentava abrasioni anomale, veniva ferito alla mano
sinistra, con la quale teneva la ‘boccola’, dalla mola, riportando gravi lesioni
personali consistite nella sub amputazione F3 sub amputazione 2° dito della mano sinistra dalle quali derivava una malattia con inabilità di gg. 188, da definire
nella durata complessiva. In Calenzano 1’11.4.2007.
L’imputato veniva condannato, concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestate aggravanti, alla pena di mesi 1 di reclusione, sostituita, ex art. 53 L.689/91, con la pena pecuniaria di C 1.140,00 di multa, oltre
al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo
del proprio difensore di fiducia, Rovelli Giacomo, deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. Violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. Inosservanza ed erronea

applicazione degli artt. 40 e 590 cod. pen.
La corte di appello avrebbe implicitamente accolto il motivo di appello relativo alla mancanza di prova in merito alla fattura di acquisto del disco abrasivo,
censurando la sentenza di primo grado laddove affermava la consapevolezza dello stato di usura del macchinario da parte del Rovelli.

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in violazione delle norme preventive degli infortuni sul lavoro (artt. 374 co. 2 e

Lamenta, tuttavia, il ricorrente che i giudici del gravame del merito, pur
avendo riconosciuto la possibilità che il Rovelli non fosse a conoscenza del difetto
dello strumento di lavoro, anziché riconoscere la fondatezza parziale dell’appello,
abbiano confermato integralmente la sentenza del tribunale.
Soprattutto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la
posizione di garanzia dell’imputato gli imponesse di disporre i necessari controlli
per ottenere le informazioni sullo stato dello strumento.
In tal modo sarebbe stata privata di significato e di efficacia la delega azien-

Il ricorrente precisa che la complessa organizzazione della società CLS CGT Logistica sistemi SpA imponeva l’individuazione di un ulteriore soggetto, oltre al Rovelli, responsabile della sicurezza per la sede di Calenzano, individuato
nel Parlanti.
Il Rovelli era responsabile di quattro sedi e l’organizzazione aziendale imponeva un più capillare controllo, mediante deleghe a più soggetti con conseguente
responsabilità degli stessi.
Nel caso di specie, un solo delegato non avrebbe potuto gestire la sicurezza
di ben quattro sedi di lavoro, pertanto, all’interno delle singole sedi sarebbe esistita un’ulteriore figura responsabile per la sicurezza.
La corte di appello invece, avrebbe ritenuto che la delega al Parlanti avesse
finito per aggravare i compiti e le responsabilità del Rovelli, affermando che la
tra le sue funzioni rientrasse anche il controllo del suo sottoposto Parlanti.
Ci si duole, sul punto, che la Corte distrettuale ritenga che a carico del Rovelli sussistesse il compito di eseguire controlli e verifiche in più filiali.
In realtà detto obbligo sarebbe stato delegato per iscritto al Parlanti, che
aveva un obbligo di sorveglianza e controllo dell’attuazione delle norma in materia antinfortunistica.
La sentenza di appello avrebbe ritenuto invece la responsabilità del Rovelli
individuando una serie di condotte astratte che lo stesso avrebbe dovuto attuare
per impedire l’evento.
Tale ragionamento, però, non terrebbe conto del reale accadimento dei fatti.
Il preposto Parlanti – si rileva in ricorso- aveva individuato la fonte di rischio
ed aveva provveduto, nell’ambito delle sue competenze e delle sue capacità di
spesa, all’acquisto del pezzo di ricambio usurato, omettendo poi di provvedere
alla sostituzione in quanto il pezzo di ricambio non era conforme alle misure necessarie.
Questo dimostrerebbe l’efficacia dell’apparato di prevenzione dell’azienda,
nel quale la realizzata suddivisione di compiti ben poteva prevenire situazioni di
pericolo per i lavoratori.

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dale rilasciata al preposto Walter Parlanti.

L’evento si sarebbe verificato a seguito della violazione da parte del Parlanti
dei suoi obblighi, stabiliti dalla delega.
Le argomentazioni della corte di appello si scontrerebbero con la reale ricostruzione dei fatti, in quanto sarebbe emerso dall’istruttoria che nessuno denunciò al Rovelli lo stato di usura della mola.
Pertanto non sarebbe sostenibile che il Rovelli fosse titolare di una posizione
di garanzia, rispetto all’evento accaduto, che invece esisteva in capo al Parlanti.
La sentenza impugnata non avrebbe nemmeno considerato che, effettiva-

momento che il Parlanti aveva tempestivamente individuato la fonte di pericolo
adoperandosi per la risoluzione del problema.
Il ricorrente rileva che il precedente richiamato in sentenza sarebbe relativo
ad una fattispecie diversa nella quale al titolare di delega si affiancava un altro
soggetto non formalmente delegato che di fatto svolgeva funzioni di sicurezza.
Nel caso in questione il Parlanti era titolare di delega scritta e di concreti poteri di intervento, mentre al Rovelli erano demandati semplici compiti di supervisione.
Il capo reparto non aveva poteri ridotti ed eventuali, come erroneamente
evidenziato in sentenza.
In ultimo sostiene il ricorrente che il complesso sistema di deleghe attuato
nell’azienda troverebbe corrispondenza nel dettato normativo dell’art. 19 D.Lgs.
81/2008
b. Violazione dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. Inosservanza degli art. 191
e 63 comma 2° cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dal
Parlanti il quale avrebbe dovuto assumere la posizione di indagato, essendo del
tutto evidenti gli indizi a suo carico.
Riporta lo stralcio della deposizione resa dal teste, dalla quale si evincerebbe
che il giudice, anziché interrompere la deposizione, all’insorgenza della responsabilità penale del teste, lo avvisava semplicemente della facoltà di astenersi dal
rispondere alle domande che potessero portare ad un’autoincriminazione.
c. Violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Inosservanza e
violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata avrebbe attribuito veridicità alle dichiarazioni testimoniali rese dalla parte civile senza procedere al necessario vaglio.
Dette dichiarazioni sarebbero evidentemente smentite dalle risultanze processuali, sulla quale la sentenza non si soffermerebbe minimante.
Il teste parte lesa avrebbe dichiarato che lo stato di usura della mola risalirebbe ad almeno tre anni prima, mentre dalle dichiarazioni del teste Calligaris,
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mente, il Rovelli avesse adempiuto i suoi compiti in maniera di sicurezza, dal

legale rappresentante della società che verificava le attrezzature e la loro conformità alla normativa per la sicurezza, avrebbe dichiarato che nell’ultimo intervento effettuato nell’ottobre 2006 la mola non presentava anomalie relative allo
stato di usura de disco ma unicamente anomalie che non hanno avuto alcuna incidenza sull’evento. Tale ultima dichiarazione risulterebbe confermata dal rapporto redatto in occasione dell’intervento.
Il ricorrente rileva che il dato temporale della permanenza della situazione
pericolosa sarebbe stato ritenuto determinante ai fini della responsabilità dalla

l’usura si fosse realizzata repentinamente.
d. Prescrizione del reato
Il ricorrente deduce l’avvenuta prescrizione del reato alla data del
11/10/2014.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata e, in subordine,
la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Non essendo il motivo di ricorso sopra illustrato sub a. manifestamente
infondato, il Collegio non può che prendere atto dell’intervenuta prescrizione e
pertanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata per l’estinzione del reato.

2. In particolare, il proposto motivo di ricorso sulla posizione di garanzia ricoperta dall’odierno ricorrente non appare infondato in quanto la motivazione
della Corte territoriale non appare sufficiente in relazione alla esigibilità in concreto della condotta imputata al Rovelli in una situazione in cui c’era un caporeparto cui pure in sentenza si riconosce essere stata conferita dal Cacopardo una
esplicita delega ad operare il controllo e la sorveglianza delle norme vigenti in
materia antinfortunistica e di igiene sul lavoro., con l’obbligo di avvertire di ogni
eventualità pericolosa il Responsabile Assistenza Tecnica della sua filiale (appunto il Rovelli -cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Effettivamente -come lamenta il ricorrente- i giudici del gravame del merito
non paiono fornire adeguata motivazione che tenga conto della circostanza che il
Rovelli era responsabile di quattro sedi, prevedendo un’operatività dello stesso
nei controlli della sicurezza degli impianti e del controllo dello stesso Parlanti, che
finirebbe per snaturare la delega conferita a quest’ultimo.
Ciò pur essendo corretto il richiamo che la sentenza impugnata opera al
condivisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di infortuni
sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per
intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si
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corte di appello, che invece avrebbe immotivatamente scartato l’ipotesi che

esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di
garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è
addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione. (sez. 4, n. 18826 del
9.2.2012., Pezzo, rv. 253850, fattispecie in cui si è ritenuta la responsabilità del
datore di lavoro per il reato di lesioni colpose nonostante fosse stata dedotta
l’esistenza di un preposto di fatto).

3. Riscontrata ex actis la mancanza di periodi di sospensione della prescri-

di sette anni e mezzo previsto per il reato di cui all’art. 590 cod. pen..
Alla luce delle pronunzie di merito nemmeno si configura, inoltre, l’evidenza
della prova che consentirebbe l’adozione di una decisione liberatoria nel merito ai
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2015
Il

igliere estensore

Il Presidente

zione, al 10.10.2014 risulta, dunque, decorso il termine prescrizionale massimo

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