Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10265 del 11/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10265 Anno 2016
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FRASCOLLA ANTONIO N. IL 10/11/1950
avverso la sentenza n. 1747/2011 TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 20/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Data Udienza: 11/07/2014
Ritenuto:
– – che il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza del 20 marzo 2013 ha condannato
FRASCOLLA Antonio, imputato del reato di ci all’art. 5 della L. 283/62 (detenzione per la
vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione – reato commesso in Nocera
Superiore il 17 giugno 2010) colpevole del reato allo stesso contestato irrogando la pena di C
20.000,00 di ammenda;
– – che avverso detta sentenza ha proposto appello (da intendersi come ricorso per cassazione)
l’imputato personalmente, il quale ha eccepito con un primo motivo difetto di motivazione in
ordine all’elemento soggettivo del reato ed all’elemento oggettivo e con un secondo motivo
sollecitando la concessione delle circostanze attenuanti generiche;
– – che in data 24 giugno 2014 è pervenuta memoria a firma del difensore di ufficio nella quale,
pre5leo atto della mancata iscrizione all’albo delle giurisdizioni superiori del difensore di fiducia
estensore dell’atto di impugnazione, il nuovo difensore ha insistito per l’ammissibilità del
ricorso con riferimento al dedotto motivo afferente alla inconfigurabilità del reato per carenza
dell’elemento soggettivo
– – che il ricorso avverso tale sentenza é stato sottoscritto dal solo difensore, Avv.to Giuseppe
Buongiorno il quale non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione;
— che nessuna valenza può assumere il postumo intervento con memoria del difensore di
ufficio iscritto all’albo, mancando ab origine la legittimazione a proporre ricorso da parte del
difensore di fiducia;
– – che il ricorso medesimo, pertanto, va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 613, 1°
comma, c.p.p. e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non
potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno
2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in
favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.500,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro millecinquecento/00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio dell’Il luglio 2014
Il Pr idente
Il Consigliere, estensore
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