Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10263 del 31/01/2017

Penale Ord. Sez. 7 Num. 10263 Anno 2017
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: PARDO IGNAZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
B.B.
L.L.
avverso la sentenza n. 6748/2016 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BRESCIA, del 11/05/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;

Data Udienza: 31/01/2017

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA, con sentenza in data 11/05/2016, applicava nei
confronti di A.A., B.B., L.L., la pena
concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all’ art. 628 CP (più grave) ed
altro.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:
A.A. deduce: violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del
fatto.

L.L.  lamenta la disparità del trattamento sanzionatorio.
Tutti i ricorsi sono inammissibili.
Quanto ai motivi proposti dal A.A. e dal B.B. per consolidato orientamento di questa
Corte di legittimità, ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/ 2013, dep.
06/02/2014, in motivazione), in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare
anche l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo negoziale e
recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle
parti e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. Nondimeno, l’errore sul nomen iuris deve essere manifesto, secondo il predetto
orientamento, che ne ammette la deducibilità nei soli casi in cui sussista l’eventualità che l’accordo
sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la
diversa qualificazione presenti margini di opinabilità.
Nel caso di specie, la deducibilità dell’invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima
facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e
positivamente delibata dal giudice a quo avuto riguardo alla accertata utilizzazione di armi da parte
degli imputati al momento dell’ingresso nell’abitazione delle vittime ed all’atteggiamento minaccioso
ed intimidatorio posto in essere.
Quanto al ricorso L.L. per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente
ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 – 06/02/2014, in motivazione), la
censura relativa alla determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito
– non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra
legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così ieciso il 31/01/2017

DEPOSITATA

PADACQUA GERLANDO deduce: violazione dell’art. 606 lett. c) e vizio di motivazione con
riferimento alla qualificazione giuridica delle condotte.

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