Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10253 del 11/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10253 Anno 2016
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CELANO MATTEO N. IL 17/08/1982
avverso la sentenza n. 1587/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del
14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 11/07/2014

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna It ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio dell’Il luglio 2014

Ritenuto:
– – che la Corte di appello di Salerno con sentenza del 14 novembre 2012 ha parzialmente
riformato la sentenza del 2 ottobre 2007 dal Tribunale in composizione monocratica di Nocera
Inferiore nei confronti di CELANO Matteo imputato del reato di cui all’art. 73 comma 1 bis
D.P.R. 309/90 (detenzione illecita a fini di spaccio e spaccio di sostanza stupefacente del tipo
hashish – reato commesso in Pagani il 5 settembre 2006) riducendo la pena principale
originariamente inflitta ad anno uno di reclusione ed C 3.000,00 di multa ed a mesi quattro la
durata della pena accessoria ex art. 87 D.P.R. 309/90, confermando nel resto;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del
proprio difensore di fiducia dolendosi del vizio di motivazione in punto di conferma della
responsabilità; con il secondo e terzo motivo vizio di motivazione ed inosservanza della legge
penale per avere escluso che nella specie si vertesse in tema di consumo di gruppo non
punibile e con un quarto motivo, vizio di motivazione per manifesta illogicità in punto di
ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato;
– -che tutte le censure come sopra proposte sono manifestamente infondate;
– – che, quanto al profilo afferente alla carenza di motivazione in punto di conferma della penale
responsabilità la Corte ha adeguatamente spiegato le ragioni della colpevolezza del CELANO
sulla base dell’analisi della condotta descritta come soggetto posizionato in auto in attesa
dell’arrivo di tossicodipendenti acquirenti e con in mano un coltellino intriso di sostanza
drogante a dimostrazione dell’uso attuale connesso allo spaccio al minuto nonché in possesso
di banconote di piccolo taglio chiaro indizio del ricevimento di denaro quale provento
dell’attività di spaccio;
– -che altrettanto è a dirsi con riguardo all’aspetto prospettato dall’imputato del consumo di
gruppo, ricordandosi che sul punto la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha avuto modo
di precisare che anche a seguito delle modifiche introdotte con la L. 49/06 all’art.73 D.P.R.
309/90 il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto
congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo dato ad uno dei consumatori, è
penalmente irrilevante, integrando soltanto l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75
stesso D.P.R., purchè l’acquirente risulti uno degli assuntori; l’acquisto avvenga sin dall’inizio
per conto degli altri componenti del gruppo e sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e
la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi,
contribuendo anche finanziariamente all’acquisto, dovendo quindi ribadirsi l’intenzione del
Legislatore secondo cui la non punibilità riguarda solo i casi in cui la sostanza non è destinata a
terzi, ma all’utilizzo personale degli appartenenti al gruppo che la codetengono) (v. da ultimo
S.U. 31.1.2013 n. 25401, P.C. in proc. Galluccio Rv. 255258; Sez. 4^ 23.1.2014 n. 6782,
Cheggour e altro, Rv. 259285);
– – che le deduzioni svolte dal ricorrente sul punto sono assolutamente generiche mentre da
parte della Corte distrettuale il consumo di gruppo è stato convincentemente escluso sulla base
del fatto che il CELANO non ha consumato lo stupefacente insieme al cessionario, ma si è
limitato a cedergli una dose di droga;
– – che il quarto motivo afferente alla mancata esclusione dell’elemento soggettivo del reato
non solo è palesemente destituita di fondamento non solo in relazione ai rilievi della Corte di
merito in merito all’atteggiamento assunto dal CELANO nella circostanza, ma soprattutto è
formulata in modo del tutto generico
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di C 1.000,00;

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