Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10252 del 11/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10252 Anno 2016
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI CREDICO UGO N. IL 12/11/1957
avverso la sentenza n. 38/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
18/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 11/07/2014

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di euro mille/00 alla Cassa delle ammende.

Ritenuto:
— che la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 18 luglio 2013 ha confermato la
sentenza del 27 gennaio 2012 emessa dal Tribunale di Pescara in composizione monocratica
nei confronti di DI CREDICO Ugo, imputato del reato di cui all’art. 10 ter D. Lgs. 74/00
(omesso versamento dell’IVA per l’anno di imposta 2005) e condannato, per questo titolo, alla
pena di mesi otto di reclusione;
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, il
quale ha dedotto con unico motivo, inosservanza e falsa applicazione della legge penale in
quanto per l’anno di imposta 2005 la norma in esame non poteva essere applicata in quanto
entrata in vigore nel luglio 2006 con il cd. “Decreto Bersani”;
— che la doglianza anzidetta è manifestamente infondata, poiché, come chiarito dalle S.U. di
questa Corte Suprema il reato in esame previsto dall’art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000, entrato
in vigore il 4 luglio 2006, è applicabile anche alle omissioni dei versamenti relativi all’anno
2005, senza che ciò comporti violazione del principio di irretroattività della norma penale.
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

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