Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10251 del 06/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10251 Anno 2016
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KARROUMI ZOUBAIR N. IL 21/11/1981
avverso la sentenza n. 2022/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 06/06/2014

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di C 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2014
Il Consigliere

re
Il
sidente
Re
Alfr
Teresi

Ritenuto:
– – che la Corte di appello di Milano, con sentenza del 3 aprile 2013 ha parzialmente riformato
la sentenza del Tribunale di quella città in composizione monocratica del 24 gennaio 2012
emessa nei confronti di KARROUMI ZOUBAIR, imputato del delitto di cui all’art. 73 comma 1
bis del D.P.R. n. 309/1990 (detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo
hashish – reato commesso in Milano il 9 marzo 2009), rideterminando la pena inflitta in origine
in mesi otto di reclusione ed C 2.000,00 di multa e confermando nel resto;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato tramite il proprio
difensore di fiducia lamentando con un primo motivo, difetto di motivazione, per avere la Corte
di merito argomentato senza alcuna attenzione alle specifiche doglianze della difesa in ordine
alla responsabilità del KARROUMI con specifico riferimento all’esclusione dell’uso personale
dello stupefacente derivante anche dalla modesta entità dello stupefacente detenuto e con un
secondo motivo, inosservanza della legge processuale penale in punto di conversione del
sequestro in sequestro conservativo;
– – che in riferimento all’asserito uso esclusivamente personale dello stupefacente, le ragioni
esposte a sostegno del ricorso costituiscono, per un verso, riproposizione degli analoghi motivi
già dedotti in sede di appello e congruamente valutati dalla Corte distrettuale (la quale ha
ribadito la destinazione allo spaccio, evidenziando una serie di indizi specifici quali le modalità
di occultamento della droga allO’jnterno di una delle scarpe calzate dall’imputato; la
disponibilità ingiustificata di una consistente somma di denaro da parte di soggetto
assolutamente privo di attività lavorativa e di redditi leciti;; il rinvenimento di sostanze da
taglio dello stupefacente indicative di una attività di spaccio in itinere) e, per altro verso,
censure in fatto rivolte ad una rilettura della vicenda processuale non consentita in sede di
legittimità;
– – che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato
non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia
sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli
elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del
quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame
nel merito della sentenza impugnata;
– – che quanto al disposto sequestro correttamente la Corte ha condiviso la decisione del primo
giudice in costanza dei presupposti di legge ed in considerazione, soprattutto, della totale
assenza di redditi da parte dell’imputato inconciliabili con il possesso di una somma consistente
(oltre C 1.800,00) all’atto del controllo di P.G., sicchè la relativa censura, peraltro generica in
quanto ripropositiva di analoga doglianza in sede di appello, già congruamente esaminata dalla
Corte distrettuale, deve ritenersi manifestamente infondata;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata, di C 1.000,00

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