Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1025 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1025 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGOULMENE KARIM N. IL 28/03/1978
avverso la sentenza n. 13943/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 25/11/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano applicava a AGOULMENE Karim, a norma
degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di
detenzione di falso documento di identità valido per l’espatrio, commesso il 26 novembre 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce violazione di legge e difetto di motivazione sull’entità della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in punto di determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del resto, anche con
riferimento al giudizio di bilanciamento fra attenuanti generiche e recidiva, interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto la congruità. Mentre l’imputato che abbia chiesto l’applicazione di una determinata pena non può dolersi
della entità della pena da esso stesso sollecitata né della complessiva adeguatezza del trattamento
concordato evocando apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede
di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2013.

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