Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1023 del 10/12/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1023 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TORTORELLA ANTONIO N. IL 31/05/1979
avverso la sentenza n. 858/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
29/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore G nerale in persona del Dott.
che ha concluso per 11 44tut,
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 10/12/2015
29 Tortorella
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11 Rizzo
MOTIVI DELLA DECISIONE
maggio 2014, ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui
all’art. 186, comma 2, lettera B, del Codice della strada commesso il 22 novembre 2009.
2.Ricorre per cassazione l’imputato deducendo diversi motivi.
2.1. La sentenza è nulla perché non è allegato il capo d’imputazione.
2.2 Inoltre erroneamente è stata ritenuta la responsabilità in assenza di dati
sintomatici, trascurando che l’imputato aveva bevuto solo un goccio di grappa, come riferito
dai testi.
2.3 Ancora, la Corte d’appello non ha espresso alcuna determinazione sulal richiesta di
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
2.4. Infine, la prescrizione è maturata.
3. Rileva preliminarmente l’intervenuta prescrizione del reato. E’ infatti decorso il
termine prescrizionale massimo di cinque anni.
D’altra parte, l’impugnazione non è manifestamente infondata alla stregua delle
doglianze esposte. Né, infine, alla luce delle pronunzie di merito si configura l’evidenza della
prova che consente l’adozione di pronunzia liberatoria nel merito ai sensi dell’art. 129 cod.
proc. pen. La sentenza va dunque annullata senza rinvio.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Roma 10 dicembre 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marcolaiotta)
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IL PRESIDENTE
1.Confermando la prima sentenza, la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 29
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Mr Sezione Penale