Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10228 del 06/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10228 Anno 2016
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AKILY YAHYA N. IL 21/10/1981
avverso la sentenza n. 14307/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
17/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 06/06/2014

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2014
Il Consi9lier estensore
Il Presidente
Qnal(ojkfiJo
lfredo Teresi

Ritenuto:
– -che con sentenza del 17 ottobre 2013 il G.U.P. del Tribunale di Torino ha applicato nei
confronti di AKILY YAHYA, imputato del reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 comma 1 bis
(illecita detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina “CRACK”, nonché
di eroina – reato commesso in Torino il 13 giugno 2013) la pena concordata di anno uno e
mesi due di reclusione ed
2.000,00 di multa, con contestuale confisca e distruzione dello
stupefacente in sequestro;
– -che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente,
deducendo vizio di motivazione e violazione dell’art. 129 c.p.p.;
– -che con riferimento al dedotto vizio di motivazione, il relativo obbligo va collegato al
particolare tipo di sentenza previsto dall’art. 444 c.p.p. e, per quanto riguarda il giudizio
negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.,
una motivazione specifica è richiesta unicamente nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni
delle parti risultino evidenti elementi concreti sulla ravvisabilità delle ipotesi medesime mentre,
in caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, che è stata effettuata
con esito negativo la verifica prescritta dalla legge (cfr. Sez. Unite, 27.3.1992, Di Benedetto e
Sez. Unite 21.9.1995, Serafino);
– -che nella sentenza impugnata risulta essere stato effettuato il doveroso controllo, in quanto
viene operata – alla luce delle emergenze in atti richiamate dal giudice – sia la corretta
qualificazione giuridica dei fatti che affermata la mancanza dei presupposti per pervenire ad
una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nonché della insussistenza di cause
estintive, in una situazione in cui non emergono elementi evidenti che possano giustificare una
pronuncia di proscioglimento;
–che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di C 1.500,00

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