Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1021 del 25/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1021 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VALLE GIORGIO N. IL 07/11/1950
avverso la sentenza n. 1187/2012 TRIBUNALE di COMO, del
09/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 25/11/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Como applicava a VALLE Giorgio, a norma degli
artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di false
dichiarazioni a pubblico ufficiale sull’identità, commesso fino al 3 marzo 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce mancanza di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli
argomenti spesi nella sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la
motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo
voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti, laddove la sintetica motivazione riferibile alle emergenze degli atti
delle indagini preliminari appare, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un.,
u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25
novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Rom 1 25 novembre 2013.