Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1020 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1020 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIORINO CALOGERO N. IL 05/05/1980
avverso la sentenza n. 3342/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
30/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per j

012-t-a4-<-e. Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. Ct-e Jt (— 't Data Udienza: 10/12/2015 o ée-( 7,k h /J9/ 26 Fiorino MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La Corte d'appello di Firenze, con pronunzia del 30 giugno 2014, ha affermato la responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all'art. 186, 2 lettera B del Codice della strada commesso il 24 maggio 2009. 2.1 L'esame alcolimetrico è inutilizzabile perché non è stato preceduto dall'avviso in ordine alla facoltà di farsi assistere da difensore nell'esecuzione dell'alcoltest. La questione è stata sollevata con immediatezza ed avrebbe comunque dovuto essere rilevata d'ufficio dal giudice. 2.2. Inoltre la pena è stata determinata in misura incongruamente superiore al minimo di legge. 2.3. L'assenza di sintomi avrebbe dovuto comunque condurre a pronunzia assolutoria. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. 3.1 La questione dedotta con il primo motivo non risulta dedotta in appello; e, trattandosi di nullità a regime intermedio sanata se non dedotta prima della sentenza di merito, essa non va ritenuta d'ufficio. 3.2 La sentenza considera che non vi sono elementi positivi da valutare in relazione alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e che il fatto è grave atteso che è stato commesso di notte con tasso alcolemico prossimo al limite superiore. In conseguenza, si argomenta ancora, correttamente la sanzione è stata determinata in misura superiore al minimo. Si tratta di tipico, argomentato apprezzamento in fatto immune da vizi di sorta e quindi non sindacabile nella presente sede di legittimità. 3.3 La pronunzia argomenta diffusamente sulla validità delly'esame alcolimetrico e dà atto dell'alito alcolico rilevato dagli agenti operanti •e d'altra parte esclude la rilevanza dell'opinata assunzione di un collutorio. Anche qui si è in presenza di valutazione di merito immune da vizi logici o giuridici e quindi non sindacabile. 3.4 II reato non era prescritto alla data della sentenza d'appello considerata la sospensione del giudizio per sessanta giorni; ed il tempo successivo non rileva 1d/ considerata l'inammissbilità dell'impugnazione in esame. 2.Ricorre per cassazione l'imputato deducendo diversi motivi. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero PQM procedimento e della somma di euro 1.000 a favore della cassa delle ammende. Roma 10 dicembre 2015 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (Rocco Marco Blaiotta) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rv Sezione Penale Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del

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