Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 102 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 102 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BOSTI ETTORE N. IL 16/12/1979
avverso l’ordinanza n. 7341/2010 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NAPOLI, del 16/03/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Data Udienza: 27/11/2012

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 50.270/2011 R. G. *

Udienza del 27 novembre 2012

Rileva
1. — Con rescritto del 16 marzo 2011 il giudice per le indagini
preliminari del tribunale ordinario di Napoli, in funzione di
giudice della esecuzione, ha rigettato “atteso il tenore della normativa vigente” — e senza alcuna altra spiegazione — la richiesta
Ettore Boati di restituzione nel termine (di mesi tre), per riscuotere la somma di 9.300,00 (in deposito presso l’ufficio postale) dissequestrata a favore dell’instante giusta provvedimento del 27 maggio 2010.
2. — Ricorre per cassazione l’interessato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Raffaele Chiummariello, mediante
atto s.d., depositato il 14 aprile 2011, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, a’ sensi dell’articolo 606, comma 1,
lettere c) ed e) cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di decadenza, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il difensore deduce: il ricorrente, detenuto e sottoposto al regime differenziato, versava nella fisica impossibilità di riscuotere la somma che doveva essergli restituita, sicché ricorre il
caso della forza maggiore; concorre altresì il caso fortuito, in
quanto la comunicazione della restituzione non recava l’ avvertenza della possibilità di conferire delega per la riscossione,
sicché dovendo Bosti supporre “che termine di tre mesi sarebbe
decorso dalla data della sua rimessione in libertà”, era imprevedibile la devoluzione alla cassa delle ammende.

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Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. Elisabetta
Cesqui, sostituto procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e di una somma in favore della cassa
per le ammende.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 50.270/2011 R. G.

3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte, con atto recante la data del 29 maggio 2012, osserva: il
termine [di cui all’articolo 154 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia]
non ha natura processuale, in quanto attiene alla “fase esecutiva di un rapporto di tipo amministrativo con l’ufficio delegato
all’incornbenie”; difetta, pertanto, in radice il presupposto per
la restituzione; in ogni caso nella mancata indicazione della facoltà di delega non è ravvisabile nessuna ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore.
4. — Il ricorso non merita accoglimento.

4.1 — L’articolo 154, comma 2, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
(Testo A), emanato con decreto legislativo 30 maggio 2002
numero 115, dispone: “Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell’avviso [della restituzione], senza che l’avente diritto abbia provveduto al ritiro”.
Il succitato termine trimestrale non è termine annoverabile
nella categoria dei termini processuali stabiliti a pena di decadenza — in relazione alla cui inosservanza, per forza maggiore o
per caso fortuito, l’ordinamento appresta il rimedio della restituzione — in quanto al suo decorso non è correlato il compimento di nessun atto procedimentale.
Si tratta, invece, di termine di natura sostanziale che, nel concorso colla condizione negativa del mancato “ritiro” della
somma o del valore dissequestrato, regola la devoluzione a favore della cassa delle ammende, fattispecie di acquisizione, a
titolo originario, della proprietà del numerali() o del valore a
favore dell’Erario.
Epperò, nella specie, non trova applicazione l’istituto della restituzione nel termine, del cui diniego il ricorrente si duole.
4.2 — La domanda del ricorrente, oggetto dell’incidente proposto, di sostanziale rivendicazione (per petitum e causa petendi)
della somma litigiosa della quale era stata disposta la restitu-

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Udienza del 27 novembre 2012

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Udienza del 27 novembre 2012

zione a suo favore — l’interessato contesta, infatti, la legittimità della devoluzione alla cassa delle ammende sotto il profilo
che le allegate situazioni di forza maggiore e/o di caso fortuito
avrebbero impedito il decorso del termine di tre mesi, necessario per il perfezionamento dell’acquisto della proprietà a favore
dell’Erario esula dalla sfera della competenza del giudice penale della esecuzione e appartiene, invece, alla competenza del
giudice civile.
Per vero, secondo l’insegnamento di recente impartito da questa Corte suprema di cassazione a Sezioni Unite, con revisione
di precedente indirizzo (sentenza Di Dona del 1999), inerisce
alla competenza e non alla giurisdizione il riparto di attribuzione della cognizione degli affari tra il giudice penale e quello civile; e tanto comporta che “il giudice penale, erroneamente
investito nelle forme dell’incidente di esecuzione” di domanda riservata alla cognizione del giudice civile, “deve dichiarare il non
luogo a provvedere sulla istanza e non il difetto di giurisdizione”
(sentenza n. 491 del 29/09/2011 – dep. 12/01/2012, Pislor, Rv.
251265).
4.3 — Conseguono, pertanto, l’annullamento senza rinvio della
ordinanza impugnata, dovendo dichiararsi, ai sensi
dell’articolo 620, comma 1, lettera l), cod. proc. pen., non luogo a provvedere sulla istanza, per difetto di competenza, essendo competente il giudice civile; la declaratoria della inammissibilità del ricorso; e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza l’applicazione della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende, non ravvisandosi,
profili di colpa nella proposizione della impugnazione, avuto
riguardo all’omesso rilievo della propria incompetenza (a favore del giudice civile) da parte del giudice della esecuzione adito
dall’ interessato.

P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara non
luogo a provvedere, essendo competente il giudice civile, sulla
richiesta di Bosti Ettore di restituzione nel termine.

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Ricorso n. 50.270/2011 R. G. *

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 50.270/2011 R.a

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Udienza del 27 novembre 2012

Dichiara, conseguentemente, la inammissibilità del ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 27 novembre 2012.

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