Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 102 del 12/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 102 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: DE AMICIS GAETANO

Data Udienza: 12/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TARANTO
nei confronti di:
SPECCHIA VINCENZO N. IL 15/04/1953
avverso l’ordinanza n. 238/2013 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del
23/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Cqr 9 r13 v- .v t’ à (
Ar
cL: LAA-0 jk

asu\-1-0

Udit.itdifensortAvv.; fq-I{ LR-£ 4
lt)

éLa

Ti-rcP

sic)

a

/t-`-

‘1-4-4-•9

1. Con ordinanza del 23 maggio 2013 il Tribunale del riesame di Taranto ha annullato, per assenza
del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, l’ordinanza emessa il 14 maggio 2013 dal G.i.p.
presso il Tribunale di Taranto, che applicava nei confronti di Specchia Vincenzo la misura
cautelare degli arresti domiciliari, con riferimento al delitto di cui agli artt. 81, 110, 117, 56, 317, c.p.
(capo sub A), commesso in Taranto dal 2006 fino al 30 settembre 2009 nella qualità di direttore
generale della Provincia di Taranto, per avere compiuto, in concorso con altri indagati, atti idonei
diretti in modo non equivoco ad indurre il dirigente del IX Settore Ecologia di quella Provincia
(ossia Romandini Luigi, ivi preposto dall’anno 2006 fino al 30 settembre 2009) ad assumere un
atteggiamento di generale favore nei confronti dell’ILVA s.p.a. riguardo alle richieste da questa
presentate per il rilascio di autorizzazioni in materia ambientale.
Secondo la contestazione provvisoriamente enucleata in sede cautelare, la condotta delittuosa è
stata posta in essere attraverso pressioni reiterate nel tempo ed accompagnate da minacce di
licenziamento e di trasferimento ad altro incarico, dall’invito a presentare le dimissioni, oltre che
da pretestuose riorganizzazioni dell’ufficio volte ad influire sui poteri del dirigente, ed infine
attraverso il suo trasferimento ad un altro settore, affinchè adottasse “a vista”provvedimenti
favorevoli alla suddetta azienda anche in assenza delle condizioni prescritte dalla legge, e
comunque senza alcun esame approfondito delle relative pratiche, e sottoscrivesse, in particolare,
l’autorizzazione all’esercizio di una discarica per rifiuti speciali nell’area “Cava Mater Gratiae”,
precedentemente richiesta da ILVA s.p.a., pur non ricorrendone le condizioni, senza riuscire
nell’intento a causa della resistenza opposta dal predetto dirigente, che non adottava gli atti
autorizzativi richiesti.
2. Avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto in data 23 maggio 2013 ha proposto
ricorso per cassazione il P.M. presso il medesimo Tribunale, deducendo i motivi di seguito
indicati.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 273 c.p.p., per la mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, laddove l’impugnata ordinanza contraddice il chiaro contenuto delle dichiarazioni
accusatorie del Romandini, che non solo ha accomunato lo Specchia al Florido (Presidente
dell’amministrazione provinciale) nella partecipazione alle condotte prevaricatrici poste in essere
nei suoi confronti, ma ne ha anche indicata l’origine, ovvero la gestione delle pratiche in materia
ambientale che riguardavano lo stabilimento siderurgico di Taranto; inoltre, le dichiarazioni rese
da un dipendente dell’amministrazione provinciale, Ettore Fabio Rossi, pur concernendo un’altra
vicenda (quella inerente alla società T.C.T.), avvalorano il contesto riferito dal Romandini, poiché
danno contezza della pratica costantemente invalsa presso gli uffici dell’amministrazione
provinciale di Taranto, nell’influire sulla libertà di autodeterminazione e sulle prerogative del
funzionario preposto al settore ambientale.
2.2. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all’art. 110 c.p., avendo il
Tribunale escluso qualsiasi contributo concorsuale da parte dello Specchia nel contestato tentativo
di reato, malgrado abbia ritenuto, in punto di fatto: a) che l’istanza di autorizzazione all’esercizio
della discarica nell’area “Cava Mater Gratiae” fosse stata presentata dall’ILVA s.p.a. il 3 agosto
1

RITENUTO IN FATTO

3. Con memoria in data 11 novembre 2013 il difensore di Vincenzo Specchia ha svolto un’articolata
serie di deduzioni e rilievi a sostegno delle argomentazioni esposte dal Tribunale del riesame
nell’impugnata ordinanza, chiedendo il rigetto del ricorso proposto dal P.M. .

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto non a rilevare mancanze argomentative ed illogicità
ictu ocu/i percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative
compiutamente giustificate dall’impugnata decisione, il cui assetto motivazionale, di contro, ha
sviluppato un’adeguata disamina della base storico-fattuale oggetto della contestazione formulata
in sede cautelare, traendone le conseguenze logicamente coerenti con il quadro complessivo delle
risultanze offerte dalle attività d’indagine.

5. Dall’iter motivazionale dell’impugnata pronuncia, infatti, emerge con chiarezza come il
Tribunale del riesame abbia illustrato, con congrua e lineare esposizione logico-argomentativa, gli
elementi da cui ha tratto il proprio convincimento di insufficienza del quadro di gravità indiziaria
in relazione all’ipotizzata realizzazione delle condotte delittuose oggetto di contestazione in sede
cautelare.
A tale riguardo, in particolare, l’impugnata decisione ha posto in evidenza la genericità delle
dichiarazioni rese dal Romandini in merito alla condotta tenuta dall’indagato in relazione alla
gestione della pratica inerente l’autorizzazione per la discarica, sottolineando come egli, nel
descrivere i fatti, menzioni esclusivamente comportamenti tenuti da altri indagati e non faccia
alcun riferimento specifico al ruolo assunto dallo Specchia nella vicenda inerente alla tentata
concussione oggetto del tema d’accusa.
Aspetti di sostanziale aspecificità dell’oggetto e della reale connotazione ed incidenza delle
“pressioni” ed “attività vessatorie ed intimidatorie” esercitate dall’indagato sul Romandini
vengono inoltre puntualmente rilevati nel percorso motivazionale dell’impugnata ordinanza,
allorquando procede all’apprezzamento della riferita circostanza secondo cui tali atti sarebbero
iniziati sin dall’arrivo dello Specchia, nel 2006, quale direttore generale della Provincia di Taranto,
mentre la pratica relativa all’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio della discarica
risulta avviata dall’azienda solo nell’agosto del 2007, ed il primo provvedimento sfavorevole al
riguardo adottato dal Romandini sembra essere temporalmente collocabile solo alla fine di ottobre
del 2007.

2007; b) che con nota inviata dal Romandini al Presidente Florido in data 28 settembre 2007 – ossia,
a distanza di quasi due mesi – il primo lamentasse alcune affermazioni del direttore generale che
palesavano “l’intento di farlo fuori elegantemente” dalla dirigenza del settore, a causa di
un’asserita “slealtà di comportamenti”, derivante da una “eccessiva severità nei confronti di
pratiche riguardanti importanti aziende”, fatto che si verificava successivamente.
Ne consegue che, nell’arco temporale sopra indicato, il dirigente aveva già manifestato la sua
volontà di adottare provvedimenti negativi nei confronti dell’ILVA, in contrasto con i “desiderata”
del Florido e del Conserva (quest’ultimo Assessore all’ecologia ed all’ambiente), dei quali era
portavoce lo Specchia, non potendosi escludere pressioni volte a costringere il Romandini ad
assumere un atteggiamento di generale favore nei confronti della predetta società (tenuto conto
che il primo provvedimento sfavorevole da lui licenziato recava la data del 24 ottobre 2007).

6. A fronte di un esaustivo apprezzamento delle emergenze istruttorie, il ricorrente ha opposto una
diversa lettura degli atti processuali, basata su questioni di merito non proponibili in questa Sede,
attraverso l’indicazione di elementi di fatto non decisivi, né specificamente conducenti ai fini della
valutazione di necessaria gravità del quadro indiziario circa la configurabilità dell’ipotizzata
fattispecie delittuosa, senza peraltro individuare passaggi o punti della decisione idonei ad
inficiare il discorso argomentativo del Giudice distrettuale, ovvero a scardinarne la solidità
dell’impianto motivazionale.
Invero, costituisce frutto di un pacifico insegnamento giurisprudenziale il principio, in questa Sede
ormai da tempo elaborato, secondo cui il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze
di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale non può consistere in una
“rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, poiché il loro apprezzamento
è riservato in via esclusiva alla sfera cognitiva del Giudice del merito, senza che possa integrare
alcun vizio di motivazione la prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, o
maggiormente esatta, valutazione del quadro indiziario e delle correlative esigenze cautelari (Sez.
6, n. 11194 del 08/03/2012, dep. 22/03/2012, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, dep.
15/12/2008, Rv. 241997).
Ne discende, conclusivamente, che il ricorso, esaurendosi in motivi non consentiti dalla legge,
deve essere dichiarato, a norma dell’art. 606, comma 3, c.p.p., inammissibile.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, lì, 12 novembre 2013
Il Consigliere estensore

Prosegue il Tribunale evidenziando, infine, come l’ulteriore episodio – anch’esso riferito dalla
persona offesa – riguardante la minaccia di licenziamento che lo Specchia avrebbe rivolto al
Romandini alla presenza di un dipendente della Provincia verta su altra vicenda storico-fattuale,
peraltro oggetto di un diverso procedimento penale, e non possa essere messa in relazione al reato
addebitatogli in sede cautelare.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA