Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1018 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1018 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANGARA GAETANO N. IL 19/04/1985
avverso la sentenza n. 373/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
24/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 25/11/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in
data 28 marzo 2011 dal locale Tribunale, appellata da ZANGARA Gaetano, dichiarato responsabile del delitto di lesioni per giorni 30 aggravate dai futili motivi, commesso il 4 giugno 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
per la mancata considerazione che si trattava di soggetto affetto da ritardo mentale e per la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato; peraltro non risulta dalle sentenze di merito che la questione circa le condizioni di mente del
prevenuto sia stata posta all’attenzione dei giudici del merito e che quella concernente la sospensione condizionale della pena abbia formato oggetto di impugnazione dopo che il primo giudice
aveva affermato inesistenti le condizioni per l’applicazione del beneficio.
In ogni caso la Corte di merito, affrontando ai fini della richiesta applicazione delle attenuanti
generiche la questione della negativa personalità del prevenuto, gravato da precedenti specifici,
ha chiaramente giustificato anche il mancato esercizio del potere ufficioso di applicazione del
beneficio.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2013.

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