Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10174 del 13/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10174 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FAZIO MARIO GIUSEPPE N. IL 29/06/1970
avverso l’ordinanza n. 174/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;
Data Udienza: 13/12/2013
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 5 ottobre 2012, la Corte di Appello di Catanzaro, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di
Fazio Mario Giuseppe volta a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. in relazione alle condanne ivi indicate.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando la non ricorrenza dei pre-
rale e la diversità dei fatti accertati di cui alle sentenze recate nell’istanza.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Fazio Mario Giuseppe chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Il Giudice dell’esecuzione ha per vero fatto corretta applicazione delle
norme di legge e dei principi più volte affermati da questa Corte (v. Cass., Sez. 1, 7
aprile 2004, n. 18037, Tuzzeo, rv. 229052) circa l’inidoneità di mere situazioni soggettive ad integrare l’identità del disegno criminoso di cui all’art. 81 cpv. cod. pen.
e che, del pari, è consolidata l’affermazione della radicale diversità dell’identità della spinta criminosa o del movente pratico individuabile alla base di plurime violazioni della legge penale rispetto alla medesimezza del disegno criminoso che deve cementare i vari episodi di un reato continuato; è da ritenersi altresì consolidato il
principio secondo cui all’istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza o meno dell’assunto (Cass., Sez. 5, 4
marzo 2004, n. 18586, rv. 229826; conformi ex plurimis Cass. n. 5518 del 1995;
n. 77 del 1995; n. 4437 del 1994; n. 898 del 1993), irrilevante essendo, in difetto
di tali dati sintomatici, il mero riferimento alla relativa contiguità cronologica od
all’analogia criminogena dei diversi fatti, indici, per lo più, come ritenuto nella specie, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente
consumazione di illeciti penali piuttosto che di attuazione di un medesimo progetto
criminoso, unitariamente concepito e deliberato, sia pure nelle sue linee essenziali.
3.2 — Ciò posto, il Collegio osserva che il ricorso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare
una nuova, non consentita rivalutazione delle circostanze di fatto, che, in quanto
Udienza in camera di consiglio: 13 dicembre 2013 — Fazio Mario Giuseppe — RG: 12330/13, RU:
45;
2
supposti per il riconoscimento dell’istituto invocato stante la non contiguità tempo-
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
tale, è insindacabile in sede di legittimità, mentre il provvedimento gravato, nella
carenza di allegazione da parte dell’istante di elementi concreti da cui dedurre la
medesimezza del disegno criminoso, presupposto indefettibile per l’applicazione
dell’istituto invocato, ha correttamente motivato il diniego dell’istanza. Sono stati
altresì evidenziati, tra l’altro, la non contiguità temporale dei fatti illeciti, la loro
commissione in luoghi diversi e con sodali differenti, la loro disomogeneità, la piena
autonomia, ritenuta dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, tra associa-
oltre alla carenza, più in generale, di elementi concreti da cui desumere l’unicità
progettuale delle condotte illecite perpetrate. Il giudice ha dunque valutato in modo
analitico il contenuto delle diverse sentenze indicate in ricorso pervenendo così alla
conclusione, all’esito della compiuta disamina delle stesse decisioni, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, della sussistenza di una non superabile ostatività al riconoscimento della
continuazione.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013
Il Presidente
3
zione a delinquere e perpetrazione dei reati satellite se non diversamente provato,