Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1017 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1017 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARINO GIUSEPPE N. IL 07/03/1990
avverso la sentenza n. 4/2012 TRIB.SEZ.DIST. di TERMOLI, del
22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 25/11/2013

P.Q.M.

La Corte dichiara •ammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proento di . 1.000,0Q#
n favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifucessuali ed al v
A
e
è
4

800,00# oltre accessori di legge.
sione delle s s di parte civi
Così deciso/in oma il 25 novembre 2013.

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Larino, Sezione distaccata di Termoli, giudice d’appello, ha confermato la sentenza emessa in data 19 ottobre 2011 dal Giudice di pace di Palata,
appellata da MARINO Giuseppe, dichiarato responsabile del delitto di lesioni, commesso il 14
dicembre 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità e
sul trattamento sanzionatorio, nonché il risarcimento del danno.
Ha prodotto memoria la parte civile, con richiesta di declaratoria di inammissibilità e con nota
spese.
Osserva il Collegio che le censure prospettate con il primo motivo di ricorso sono inammissibili,
in quanto tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di
merito e già adeguatamente valutati sia dal Giudice di pace che dal Tribunale.
Nel caso in esame, difatti, entrambe le pronunce hanno ineccepibilmente osservato che la prova
del fatto ascritto all’imputato riposava nelle varie testimonianze di coloro che avevano assistito
all’aggressione da parte del prevenuto escludendo che il fatto sia avvenuto nel contesto di una
rissa laddove la mischia si era verificata solo dopo l’aggressione del MARINO.
La sentenza impugnata non è dunque sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione
non deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come
nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia
logica: insomma, se sia esauriente e plausibile.
Inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di
aver seguito nel presente giudizio di legittimità, è il secondo motivo, concernente la misura della
pena giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato la gravità dell’improvvisa aggressione da tergo, elemento sicuramente rilevante ex art. 133 C.P.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#, oltre alla rifusione delle
spese a favore della parte civile liquidate come da dispositivo.

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