Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10168 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10168 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VELLA ANDREA N. IL 27/07/1970
avverso l’ordinanza n. 9277/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 15/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 13/12/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 15 febbraio 2013, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Vella Andrea volta a ottenere l’applicazione della
disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. in relazione alle
condanne ivi indicate.

supposti per il riconoscimento dell’istituto invocato stante la non contiguità temporale e la diversità dei fatti accertati di cui alle sentenze recate nell’istanza e l’insufficienza a tal fine del lamentato stato di tossicodipendenza.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Vella Andrea chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Il Giudice dell’esecuzione ha per vero fatto corretta applicazione delle
norme di legge e dei principi più volte affermati da questa Corte (v. Cass., Sez. 1, 7
aprile 2004, n. 18037, Tuzzeo, rv. 229052) circa l’inidoneità di mere situazioni soggettive ad integrare l’identità del disegno criminoso di cui all’art. 81 cpv. cod. pen.
e che, del pari, è consolidata l’affermazione della radicale diversità dell’identità della spinta criminosa o del movente pratico individuabile alla base di plurime violazioni della legge penale rispetto alla medesimezza del disegno criminoso che deve cementare i vari episodi di un reato continuato; è da ritenersi altresì consolidato il
principio secondo cui all’istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza o meno dell’assunto (Cass., Sez. 5, 4
marzo 2004, n. 18586, rv. 229826; conformi ex plurimis Cass. n. 5518 del 1995;
n. 77 del 1995; n. 4437 del 1994; n. 898 del 1993), irrilevante essendo, in difetto
di tali dati sintomatici, il mero riferimento alla relativa contiguità cronologica od
all’analogia criminogena dei diversi fatti, come l’indicato stato di tossicodipendenza,
insufficiente a individuare di per sé solo una programmazione criminosa unitaria indici, per lo più, come ritenuto nella specie, di abitualità criminosa e di scelte di vita
ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti penali piuttosto che
di attuazione di un medesimo progetto criminoso, unitariamente concepito e deliberato, sia pure nelle sue linee essenziali. Occorre infatti rilevare che l’art. 671 cod.
proc. pen., comma primo, cod. proc. pen., così come modificato dall’art. 4 vicies

Udienza in camera di consiglio: 13 dicembre 2012 — Ve/la Andrea — RG: 12033/13, RU: 28;

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Il giudice argomentava la propria decisione rilevando la non ricorrenza dei pre-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

della I. n. 49 del 2006 secondo il quale “fra gli elementi che incidono sull’applicazione del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo
stato di tossicodipendenza”, si limita ad indicare che di tale stato si deve tener conto nella valutazione della sussistenza o meno della unitarietà del disegno criminoso,
senza prevedere però che lo stato di tossicodipendenza sia di per sé elemento decisivo ai fini della valutazione della unitarietà di tale disegno (Cass., Sez. 1, 28 marzo
2006, n. 12638, Marino; Cass., Sez. 1, 7 novembre 2006, n. 39704, rv. 235045).

3.2 — Ciò posto, il Collegio osserva che il ricorso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare
una nuova, non consentita rivalutazione delle circostanze di fatto, che, in quanto
tale, è insindacabile in sede di legittimità, mentre il provvedimento gravato, nella
carenza di allegazione da parte dell’istante di elementi concreti da cui dedurre la
medesimezza del disegno criminoso, presupposto indefettibile per l’applicazione
dell’istituto invocato, ha correttamente motivato il diniego dell’istanza. Sono stati
altresì evidenziati, tra l’altro, la non contiguità temporale dei fatti illeciti, la loro
commissione in luoghi diversi, la loro parziale disomogeneità, il sequestro di somme più che apprezzabili in uno con il numero elevato di dosi, elementi di per sé

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contraddicono le urgenze e le condizioni proprie di una dipendenza da droghe, oltre
alla carenza, più in generale, di elementi concreti da cui desumere l’unicità progettuale delle condotte illecite perpetrate. Il giudice ha dunque valutato in modo analitico il contenuto delle diverse sentenze indicate in ricorso pervenendo così alla conclusione, all’esito della compiuta disamina delle stesse decisioni, con motivazione
congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale,
della sussistenza di una non superabile ostatività al riconoscimento della continuazione.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi

Udienza in camera di consiglio: 13 dicembre 2012 — Ve/la Andrea — RG: 12033/13, RU: 28;

d4.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima

Sezione penale

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013

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