Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10163 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10163 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORTORA PIETRO N. IL 08/04/1948
avverso l’ordinanza n. 2766/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 13/12/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima

Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 16 gennaio 2013, dichiarava inammissibile l’istanza avanzata nell’interesse di Tortora Pietro volta a ottenere le misure alternative alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, L. 26 lugf io 1975, n. 354), della detenzione domiciliare (art. 47 ter comma 1 bis, L. 26 luglio 1975, n. 354) ovvero della semilibertà (art. 50, L. 26 luglio 1975, n. 354). Il

l’indicazione delle dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell’art. 677 comma
secondo bis cod. proc. pen.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Tortora Pietro chiedendone l’annullamento. Veniva rilevato che, contrariamente a quanto assunto dal giudice, la dichiarazione di
domicilio era presente nell’istanza, dovendo ritenersi sufficiente, per i poteri previsti
dalla legge, la firma del difensore.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
La disposizione di cui all’art. 677 cod. proc. pen., comma 2 bis impone al condannato non detenuto l’obbligo di dichiarazione, o di elezione, del domicilio contestualmente alla domanda di una misura alternativa alla detenzione o di altro provvedimento attribuito alla magistratura di sorveglianza. Il presupposto dell’effettività
dell’obbligo è dunque la proposizione della domanda, nel senso che, comunque
proposta, essa deve essere accompagnata dalla dichiarazione o dall’elezione del
domicilio. Non è allora rilevante la questione della indicazione della dichiarazione da
parte del difensore ancorché di fiducia. Infatti, le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente statuito il principio di diritto per il quale “la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen., comma 6, deve essere
corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto”,
ad eccezione del caso del condannato latitante o irreperibile” – Sez. U, n. 18775 del
17/12/2009, Mammoliti, rv. 246720. Nel caso di specie, la richiesta è stata proposta dal solo difensore di fiducia del condannato non detenuto, ma non latitante o irreperibile, e quindi essa doveva essere accompagnata dalla dichiarazione o dall’elezione del domicilio personale dell’istante.

Udienza in camera di consiglio: 13 dicembre 2012 — Tortora Pietro — RG: 11874/13, RU: 19;

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giudice argomentava ,la propria decisione rilevando che l’istante aveva omesso

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013

Il

n “glier este ore

per questi motivi

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