Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10152 del 25/02/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 10152 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PARDO IGNAZIO

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO

PARDO;

Udito il Procuratore Generale dott. Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del
ricorso
Udito il difensore avv.to Claudio Lanzotti che insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza depositata in data 16 ottobre 2015 il Tribunale della libertà di Napoli
rigettava l’istanza di riesame proposta da Pica Pasquale avverso il provvedimento del GIP dello
stesso capoluogo che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere applicata al
predetto, imputato del delitto di rapina aggravata.
1.2 Riteneva il Tribunale della libertà che a carico del Pica sussistesse un quadro indiziario
dotato di gravità poiché costituito dal riconoscimento fotografico e personale, effettuato dal
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Data Udienza: 25/02/2016

teste Di Marco, il quale aveva assistito alla rapina ai danni di una coppia di turisti greci
avvenuta il 30-8-15 e raggiunto i malviventi era stato poi minacciato da un soggetto poi
identificato proprio nel Pica che gli puntava una pistola al volto. Inoltre, in sede di
perquisizione domiciliare, si rinveniva all’interno dell’abitazione del Pica la chiave di accensione
di un motociclo tipo Honda SH con targa EA65, uguale a quella in dotazione al mezzo che
risultava essersi allontanato dal luogo della rapina ed era stato visionato in un filmato che la
P.G. aveva tratto da un servizio di videosorveglianza posto sui luoghi del fatto.

violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla carenza di motivazione
sulla documentazione prodotta dalla difesa all’udienza del 28-9-15 di trattazione del riesame;
lamentava al proposito che non erano state valutate circostanze favorevoli all’indagato e
desumibili dalla ricostruzione del traffico uscente dall’utenza del Pica il giorno della rapina, e
dalla individuazione della proprietà del mezzo Honda SH; inoltre alcun rilievo era stato dato
alla presenza nel corpo del Pica di numerosi tatuaggi che non erano stati riferiti dal teste Di
Marco ovvero risultati dall’esame del video operato dalla P.G.. Con il secondo motivo deduceva
nullità dell’ordinanza per illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta attendibilità del
teste Di Marco che non aveva fornito nell’immediatezza dei fatti alcuna dettagliata descrizione
dei rapinatori.
All’udienza del 25 febbraio 2016 le parti concludevano come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2.1 Correttamente l’ordinanza impugnata ha richiamato tutti gli elementi indiziari posti a
fondamento del titolo cautelare e costituiti in primo luogo dalla coincidenza del numero di targa
del motociclo utilizzato dai rapinatori per darsi alla fuga, risultato dall’esame del sistema di
video sorveglianza, con quello risultato in uso all’imputato e la cui chiave veniva rinvenuta
all’interno della sua abitazione. Inoltre correttamente il giudice del riesame evidenziava la
valenza del duplice positivo riconoscimento operato dal teste Di Marco al quale il rapinatore
aveva avuto modo di puntare una pistola in viso così che tra i due vi era stato contatto
ravvicinato. A fronte di tali elementi non assumevano rilievo a parere del giudice del riesame
gli elementi addotti dalla difesa e cioè il numero e contenuto dei messaggi in uscita dal
cellulare e la presenza di tatuaggi non riferiti dal teste e ciò perché, i primi, non possono
fornire alibi alcuno mentre il secondo dato (i tatuaggi), avrebbe potuto non risultare perché “gli
stessi ben potevano non essere inquadrati dalle telecamere”.
Tali considerazioni devono portare ad escludere la sussistenza del denunciato vizio di
preterizione di elementi favorevoli e decisivi alla difesa poiché le circostanze dedotte non
assumono quel valore particolare che viene loro attribuito dalla difesa e, soprattutto, sono
prove della capacità di disarticolare il ragionamento probatorio fondato essenzialmente sul
2

1.3 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Pica deducendo

riconoscimento da parte del teste; quanto alla dedotta inattendibilità dello stesso teste Di
Marco la valutazione contenuta nell’impugnato provvedimento circa l’attendibilità dello stesso
si profila certamente accurata ed altresì logica poiché il Tribunale del riesame da atto che tra
questi ed il rapinatore vi fu un contatto ravvicinato e che l’individuazione veniva effettuata a
breve distanza temporale dai fatti, circostanze queste del tutto idonee a motivare l’esistenza di
un grave quadro indiziario ed a fronte delle quali l’asserita mancata descrizione
particolareggiata in sede di prima denuncia non pare rilevante.

cod.proc.pen., per manifesta infondatezza; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto
dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’art.94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen..
Roma, 25 febbraio 2016

IL SONSIGLIERE E
D0 L. Ignazi

In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo

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