Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1015 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1015 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASTRODONATO SAVERIO PIO N. IL 12/08/1969
avverso l’ordinanza n. 118/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacchè, per un verso, sulla base
dell’inequivoco, letterale tenore dell’art. 629 c.p.p., è da escludere (in linea con
quanto già più volte affermato da questa Corte ma del tutto ignorato nel ricorso), che
le sentenze dichiarative della estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione,
ancorché, in ipotesi, accompagnate da conferma delle statuizioni civili a carico
dell’imputato, possano essere ricomprese tra quelle soggette a revisione (in tal senso:
Cass. V, 2 ottobre 2010 — 25 gennaio 2011 n. 2393, Pavesi, RV 249781; Cass. III, 3
marzo — 16 giugno 2011 n. 24155, Bemardelli, RV 250631); per altro verso non si
vede (né si spiega nel ricorso) quali sarebbero le specifiche ragioni del preteso
contrasto dell’art. 629 c.p.p. con i richiamati articoli della Costituzione, né quale
rilevanza potrebbe assumere, nel caso di specie, un tale contrasto, non risultando
neppure dedotto che per i fatti oggetto della pronuncia adottata dal giudice penale
siano stati instaurati a carico del ricorrente giudizi civili, amministrativi o
disciplinari;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata ordinanza fu dichiarata inammissibile la richiesta di
MASTRODONATO Saverio Pio volta ad ottenere la revisione della sentenza del
tribunale di Campobasso in data 12-25 ottobre 2010 con la quale era stata dichiarata
l’estinzione per prescrizione dei reati a lui ascritti, trattandosi di sentenza non di
condanna e, pertanto, non rientrante nel novero di quelle assoggettabili a revisione, ai
sensi dell’art. 629 c.p.p.;
-che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, il Mastrodonato denunciando inosservanza di legge sull’assunto che anche le
sentenze dichiarativa dell’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, siccome
implicanti la ritenuta insussistenza delle condizioni per una pronuncia di
proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., sarebbero da equiparare, ai
fini dell’assoggettabilità a revisione, alle sentenze di condanna ed a quelle di
applicazione della pena su richiesta, cui si riferisce l’art. 629 c.p.p., dovendosi
altrimenti prospettare un contrasto di tale norma con gli artt. 23, 24, 111 e 113 della
Costituzione;

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
DEPOSITATA l
Così deciso in R a, il 25 novembre 2013
IN CANCELLERIA

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