Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10147 del 16/02/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 10147 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STEFANONI Gianfranco, nata a Viterbo il
giorno 08.08.1950, legale
rappresentante della Salaria Mobili s.r.l. parte offesa nel procedimento
c/
Sorea Daniel n. in Romania il 23.08.1989

avverso il decreto in data 09.01.2015 del GIP Tribunale di Firenze
visti gli atti, il decreto e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio ;
lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 09.01.2015 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Firenze disponeva l’archiviazione del procedimento n.11641/2014 R.G. N.R. – n.
9260/2014 R.G.G.I.P. in relazione al reato di cui all’art.646 cod. pen. in
accoglimento di conforme richiesta del P.M.
Avverso il predetto provvedimento, che si assumeva emesso nell’ambito del
procedimento penale a carico di Sorea Daniel, ha proposto ricorso per cassazione
il difensore di Stefanoni Gianfranco, nella qualità di amministratore unico e legale
rappresentante della Salaria Mobili s.r.l. deducendo la nullità del decreto ex art.

Data Udienza: 16/02/2016

606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuale stabilite a
pena di nullità, in ordine alla mancata fissazione dell’udienza in camera di
consiglio a seguito di opposizione ex art. 409, comma 6, in riferimento all’art.
127, comma 5 cod. proc. pen.
Ha precisato la difesa del ricorrente di aver depositato “atto di opposizione
avverso la richiesta di archiviazione e memoria difensiva”, trascrivendone il
contenuto, riferito tuttavia ad altro procedimento e ad un diverso

provvedimento del giudice del 31.03.2015 con il quale de plano era stata
disposta l’archiviazione sulla base dell’irrilevanza dell’ulteriore investigazione
richiesta, con illegittima valutazione di merito e senza fissazione dell’udienza
camerale per l’ascolto delle parti.
Il Procuratore Generale ha presentato richiesta scritta motivata di annullamento
con rinvio del decreto impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
E’ principio acquisito in giurisprudenza che l’atto d’impugnazione deve contenere,
a pena d’inammissibilità, i motivi con l’indicazione specifica, anche se concisa,
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, in
modo da consentire al giudice dell’impugnazione di controllare l’iter logico del
discorso giustificativo che sorregge la decisione impugnata. Per escludere tale
patologia è necessario quindi che l’atto individui il “punto” che intende devolvere
alla cognizione del giudice del grado superiore, enucleandolo con puntuale
riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato, e specificando tanto i
motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa
deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (ex multis Cass. Sez. 6,
sent. 13261 del 6.2.2003, dep. 25.3.2003, rv 227195).
Nel caso di specie il ricorrente ha ancorato l’unico motivo di opposizione ad una
motivazione che è estranea al corpo del decreto oggetto del ricorso per
cassazione.
Il motivo di doglianza risulta così del tutto scollegato dal tenore del
provvedimento impugnato che non fa menzione di un atto di opposizione della
parte offesa.

2

provvedimento; di aver avuto comunicazione in data 02.04.2015 del

Non è altresì condivisibile l’argomentazione del P.G. secondo cui “eliminando la
parte del ricorso evidentemente volta ad impugnare altro provvedimento, la
parte residua – come risulta anche dall’enunciazione del motivo – si concreta
nella violazione di norma processuale per non aver dato ingresso all’udienza
camerale pur in presenza di tempestiva opposizione”: nel caso di specie manca
qualsiasi decisione sull’opposizione, ancorchè con il rito de plano, mentre il
ricorrente si duole – evidentemente rispetto a diversa fattispecie – del rigetto

ritenute erronee, disancorando in tal modo il contenuto del ricorso dall’atto
impugnato.
In definitiva, ha eccepito non già la violazione di legge per mancato esame
dell’opposizione, dimostrando di averla tempestivamente e ritualmente proposta,
ma la sua definizione con un rito non idoneo a garantire il diritto all’ascolto con
argomentazioni del tutto estranee alla motivazione del provvedimento
impugnato.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, segue, a norma dell’articolo
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 1.000,00 (mille) a
titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 16 febbraio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dell’opposizione stessa senza contraddittorio sulla base di argomentazioni

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