Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10141 del 26/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10141 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MELIS LUIGI N. IL 03/08/1949
avverso la sentenza n. 632/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
21/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
vit, ve2e.#1
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. •
che ha concluso per .P /mut,
(411.00 p

a

Udito, per
Udit •

civile, l’Av
or Avv.

Data Udienza: 26/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Oristano, con sentenza del 16/2/2011, giudicato
Melis Luigi colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. della str., per
essersi rifiutato di sottoporsi al rilevamento del tasso alcolemico mediante uso
di etilometro, condannò il medesimo alla pena stimata di giustizia.

2. La Corte d’appello di Cagliari, alla quale l’imputato s’era rivolto,

3. Con l’unitaria censura l’impugnante denunzia contraddittorietà
evidente ed illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova.
Queste, in sintesi, le argomentazioni addotte a sostegno del gravame:
l’imputato non era stato in condizione di soffiare a sufficienza nello spirometro
a cagione dell’affezione della quale era portatore (broncopnumopatia cronica
ostruttiva) che gli impediva di effettuare lo sforzo espiratorio; la Corte
territoriale aveva escluso l’asserto travisando il risultato probatorio che si
ricavava dalla testimonianza della dott.ssa Cadeddu e il saggio scientifico,
estratto da una rivista specialistica, prodotto in udienza. In particolare la
Corte territoriale, valorizzando solo una parte delle dichiarazioni del medico,
non aveva considerato che l’imputato, pur affetto in forma lieve dalla indicata
patologia, ove si fosse trovato in presenza di una crisi ostruttiva, non sarebbe
stato in condizione di portare efficacemente a termine la prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Trattasi di ricorso manifestamente inammissibile per assoluta
mancanza di specificazione. La Corte territoriale, infatti, escluse che l’addotta
patologia potééssesa della flebile espirazione in quanto la teste, aveva
whi
espressamente chiarito che il Melis era in condizione di portare a compimento
la prova espiratoria senza problemi, in quanto era in grado di «soffiare
tranquillamente». Peraltro, l’asserto difensivo secondo il quale in presenza
di crisi ostruttiva (in ogni caso scongiurata dall’utilizzo della blanda terapia
prescritta per quella forma lieve riscontrata) l’imputato non sarebbe stato in
grado di soffiare con la dovuta energia, si appalesa meramente congetturale,
non constando che, nell’occorso, il Melis andò incontro ad una tale improbabile
crisi; senza contare che il medesimo, invitato a prestarsi, in alternativa, per
l’esame ematologico, rifiutò l’accertamento.

con sentenza del 21/2/2013, confermò la statuizione di primo grado.

5. L’epilogo impone condanna al pagamento delle spese processuali
e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, nella misura
stimata congrua, di cui in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della cassa delle

Così deciso in Roma il 26/2/2014.

ammende.

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