Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1014 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1014 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALANDRI ROBERTO N. IL 22/01/1962
avverso la sentenza n. 6937/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 25/11/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data
3 dicembre 2007 dal locale Tribunale, appellata da SALANDRI Roberto, dichiarato responsabile
del delitto di furto aggravato, commesso il 13 aprile 2005.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sull’entità della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di
merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i numerosi precedenti dell’imputato, la non irrisorietà del valore del bene sottratto, le proporzioni del fatto in relazione alla modestia dell’aumento applicato dal primo giudice per continuazione in relazione ad un reato tentato già giudicato, con ciò valutando elementi sicuramente
rilevanti ex art. 133 e 81 C.P.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2013.

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