Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10137 del 25/02/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 10137 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
LOMBARDO IVAN MICHELE, nato a Caltanissetta il 01/06/1981;
avverso la sentenza del 25/09/2014 della Corte di Appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Romano, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso,
udito il difensore della parte civile, avv. Diego Giarratana, che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso, come da comparsa conclusionale ed allegata nota
spese;

RITENUTO IN FATTO

1.Ivan Michele Lombardo è stato tratto a giudizio e condannato con la sentenza
in epigrafe in ordine al reato di insolvenza fraudolenta.

1

Data Udienza: 25/02/2016

Ricorre in cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 337
comma 3, cod. proc. pen., dal momento che all’atto di presentazione della
querela il querelante aveva solo oralmente precisato di essere il legale
rappresentante pro tempore della società di capitali parte offesa, senza indicare
specificamente la fonte di tali poteri, rinvenibile nello statuto societario o nella
deliberazione di nomina trascritta nel registro delle imprese.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.E’ costante l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dalla
Corte di Appello e condiviso dal Collegio, che ai fini della riferibilità della querela
ad una persona giuridica, la previsione di cui all’art.337 cod.proc.pen, si limita a
richiedere l’indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del
soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di
quest’ultimo sul punto, con la conseguenza che detta veridicità deve presumersi
fino a contraria dimostrazione (Sez.5, n. 8368 del 26/09/2013, Giacobelli; Sez.
2, n. 12455 del 04/03/2008, Mondì).
Tale prova contraria, nella specie, il ricorrente non ha offerto, peraltro
liberamente scegliendo di definire il giudizio con il rito abbreviato, così
rinunciando ad articolare ogni difesa sul punto.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille/00 alla Cassa
delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente
nella determinazione della causa di inammissibilità in ragione dei motivi dedotti,
nonché alla spese sostenute nel grado dalla parte civile Greco Salvatore,
liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende,
nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile
Greco Salvatore, che liquida in euro 3.000,00 oltre spese forfettarie, cpa ed IVA.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 25.2.2016

CONSIDERATO IN DIRITTO

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