Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10131 del 24/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 10131 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PARDO IGNAZIO

Data Udienza: 24/02/2016

RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 23 giugno 2014 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale dello stesso capoluogo del 30 novembre 2009, dichiarava non
doversi procedere nei confronti di Wang Guangquin in ordine al reato di cui all’art. 474 cod.
pen. e rideterminava la pena allo stesso inflitta in relazione al delitto di ricettazione in anni 2 di
reclusione ed C 1800 di multa.
1.2 Riteneva la Corte di appello che l’imputato dovesse essere ritenuto colpevole dell’ipotesi di
ricettazione di numerosi capi di abbigliamento contraffatti poiché lo stesso, dopo essere stato

notato in compagnia di altri connazionali che trasportavano merce analoga, era stato rinvenuto
nel possesso delle chiavi di un magazzino ove si procedeva al sequestro di altri prodotti
falsificati.

1.3 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato attraverso il proprio
difensore deducendo: l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 606 lett. c) cod. proc.
pen. in relazione alla mancata traduzione degli atti del procedimento; mancanza o
contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato in
assenza di prova ogni oltre ragionevole dubbio posto che il magazzino risultava intestato alla

reato presupposto e comunque violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 648 cpv cod. pen..
All’udienza del 24 febbraio le parti concludevano come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2.1 Quanto al primo motivo, attinente la dedotta nullità per omessa traduzione degli atti, si
evidenzia che il motivo non risulta mai proposto in sede di merito; al proposito, deve in primo
luogo essere osservato che per costante interpretazione giurisprudenziale non possono essere
dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia
correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n.
22362 del 23/4/2013, Rv. 255940). E nel caso in esame la questione è stata dedotta per la
prima volta nella presente sede di legittimità è pertanto si profila manifestamente
inammissibile. Peraltro si osserva che il Wang conosce perfettamente legge italiana: difatti
l’imputato risulta avere guidato un’autovettura ed è dotato pertanto di patente italiana,
circostanza questa che dimostra oltre ogni dubbio la sua perfetta conoscenza della lingua.
Inoltre il Wang è risultato anche conduttore di un immobile con la moglie e tale circostanza
manifesta viepiù il suo stabile inserimento nel tessuto sociale e la padronanza della lingua.

2.2 In relazione al motivo con il quale si è dedotta essere mancante la prova certa della
responsabilità dell’imputato, i giudici di merito con valutazione conforme e che forma un unico
apparato argomentativo, hanno adeguatamente ricavato gli elementi dimostrativi del fatto dal
rinvenimento dell’imputato in possesso di chiavi ed altri documenti che rinviavano proprio a
quel magazzino ove si rinveniva la merce di origine contraffatta; il giudizio compiuto in primo e
secondo grado appare pertanto privo delle denunciate illogicità e contraddittorietà e non
risulta sindacabile nella presente fase di merito.

2.3 Del tutto irrilevante è poi la declaratoria di prescrizione del reato di cui all’art. 474 cod.
pen. in relazione alla responsabilità per il diverso fatto di cui all’art. 648 cod. pen. e ciò perché
tale fatto di detenzione finalizzata alla vendita non è il reato presupposto della ricettazione
trattandosi anzi di condotta successiva. In ogni caso si osserva che la condotta ben fungi
dall’essere esclusa è comunque accertata nel suo verificarsi.

moglie; insussistenza del delitto di ricettazione a cagione della declaratoria di prescrizione del

La negazione delle circostanze attenuanti motivata per relationem e con riguardo alla condotta
dell’imputato appare esente da censure ed a fronte di tale statuizione il ricorso si profila del
tutto generico non sindacando la motivazione ma richiedendo al giudice di legittimità
riconoscere l’ipotesi attenuata.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo
cod.proc.pen., per manifesta infondatezza; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto
dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, 24 febbraio 2016

L CONSIGLIER EST.
t. Igna Lo Pa
IL PRESIDENTE

valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA