Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1013 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1013 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOFFA CLAUDIO N. IL 10/12/1947 parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 4616/2009 GIP TRIBUNALE di TERAMO, del
31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 25/11/2013

IN FATTO E DIRITTO
MOFFA Claudio, persona offesa nel procedimento contro ignoti per diffamazione, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 31 ottobre 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo che aveva archiviato il procedimento originatosi da sua querela.
Deduce violazione di legge e difetto di motivazione.
Ha poi proposto istanza di rinvio della presente udienza affermando un ritardo nella presa di cognizione dell’avviso di udienza.
L’istanza è inammissibile in quanto l’avviso di udienza risulta regolarmente notificato al difensore cassazionista avv. Fortuna, né risulta revoca tempestiva in relazione ai termini per gli avvisi
nel presente procedimento.
Il ricorso è inammissibile, oltre che per esser proposto per ragioni di merito avverso ordinanza
emessa a seguito di camera di consiglio, per esser stato proposto e sottoscritto dalla parte offesa
personalmente.
E’ difatti pacifico il principio che la disposizione di cui alla prima parte dell’art. 613, comma 1,
C.P.P., secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito alla parte di sottoscrivere personalmente il ricorso
per cassazione, è applicabile esclusivamente nei confronti dell’imputato perché detta disposizione
«non è attributiva alle altre parti processuali del potere di ricorrere personalmente per Cassazione, ma è invece meramente ricognitiva della facoltà di proposizione personale della impugnazione, che la norma dell’art. 571, comma 1, riconosce al solo imputato, in deroga alla regola generale della necessità della rappresentanza tecnica (Sez. Un., 21 giugno 2000 n. 19, Adragna, m.
216336; Sez. Un., 27 giugno 2001 n. 34535, Petrantoni, m. 219613; Sez. V, 26 maggio 2004 n.
37418, p.c. Penna in proc. Mafai e altro). La persona offesa dal reato non può quindi sottoscrivere personalmente il ricorso essendo tale diritto attribuito dall’art. 571 esclusivamente
all’imputato» (S.U. sentenza n.. 47473 del 27/09/2007, dep. 20/12/2007, Lo Mauro).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l’istanza di rinvio; dichiara inammissibile il ricorso e condanna
il ricorrente al p gamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ende.
Così deciso Roma il 25 novembre 2013.

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