Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10118 del 15/12/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 10118 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo
nel procedimento nei confronti di
Testa Maycol nato a Ivrea il 26/06/1979
avverso la sentenza del 29/12/2014 del giudice per le indagini preliminari di
Cuneo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
letta la requisitoria del PG che chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, con restituzione degli atti al giudice “a quo” per l’ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO
1.11 Gip presso il Tribunale di Cuneo, richiesto dal PM dell’emissione di
decreto penale di condanna nei confronti di Testa Maycol per la contravvenzione
di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, con sentenza in data
29/12/2014 emessa ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen., assolveva l’imputato,
perché il fatto non sussiste. In particolare, premesso che ai sensi dell’art. 266,
comma 5, d.lgs. 152/2006 il trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi
era sottratta alla disciplina dettata dallo stesso d.lgs., rilevava che la condotta
ascritta al prevenuto era con ogni probabilità e presuntivamente un’ attività

Data Udienza: 15/12/2015

occasionale, che aveva prodotto modesti ricavi, sicchè si poteva escluderne la
professionalità, nemmeno potendosi sempre su di un piano presuntivo escludersi
che nessun trasporto vi fosse stato da parte del Lombardi e che invece fosse
stata la stessa conferitaria a trasportare i rifiuti in oggetto. Sulla base di queste
considerazioni il gip cuneense, affermava la insussistenza dell’illecito de quo.
2.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il PM presso il
Tribunale di Cuneo.
2.1 Con un primo motivo si duole della violazione e falsa applicazione

lacune investigative circa la tipologia del materiale, l’entità dei ricavi e l’
occasionalità delle condotte di trasporto/rivendita, il Gip non potesse
pronunciarsi ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., ma diversamente dovesse
restituirgli gli atti appunto ex art. 459, comma 3, stesso codice.
2.2 Con un secondo motivo lamenta la violazione e mancata applicazione
dell’art. 5, cod. pen. In particolare il ricorrente si sofferma criticamente
sull’affermazione del Gip dell’ “ignoranza scusabile” (“errore inevitabile”) da
parte del Testa della (sulla) normativa regolante lo smaltimento dei rifiuti e
specificamente contesta la valorizzazione a tal fine di una circolare interna della
Provincia di Cuneo.
2.3 Con un terzo motivo afferma la violazione e mancata applicazione degli
artt. 256, comma 1, 266, comma 5, d.lgs. n. 152/2006. Contesta in particolare
la affermata rilevanza attribuita al fatto che possa essere stata la conferitarìa dei
rifiuti ad effettuare il trasporto. Critica altresì la considerazione relativa alla non
applicabilità della normativa de qua ai commercianti ambulanti e l’attribuzione di
occasionalità alle condotte ascritte al prevenuto.
3. Il Pg presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, adesiva del
primo motivo di ricorso.
4. Il difensore dell’imputato ha depositato memoria difensiva a contrasto del
primo e del secondo motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2.Come osservato dal PM ricorrente con il primo motivo, nella sentenza si fa
riferimento a lacune investigative, sostenendo che difettasse nella richiesta di
emissione di decreto penale ogni accertamento sulla tipologia esatta di materiale
e sull’esatta entità dei ricavi al fine di averne indicazioni sulla saltuarietà ovvero
sistematicità delle condotte ascritte all’imputato.
Orbene, non può non convenirsi con il ricorrente e con il P.G. presso questa
Corte che, se tale era la situazione probatoria, il Gip non doveva prosciogliere
l’imputato ex art. 129 cod. proc. pen., ma, appunto stante la rilevata carenza

2

dell’art. 459, comma 3, cod. proc. pen. Afferma il ricorrente che, ravvisate le

probatoria, avrebbe dovuto disporre la restituzione degli atti a norma dell’art.
459, comma 3, cod. proc. pen.
In questo senso è infatti consolidato l’orientamento giurisprudenziale,
ricordato dai requirenti, secondo il quale il giudice per le indagini preliminari,
qualora ritenga prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero
abbia richiesto l’emissione di decreto penale di condanna, lo può fare solo per
una delle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 129 cod. proc. pen., ma non
anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi

del 09/10/2014, P.G. in proc. Fusco, Rv. 260941). L’affermazione, contenuta in
sentenza, secondo cui l’imputato sarebbe caduto in errore scusabile allorquando
ha conferito il materiale al centro di raccolta anziché all’isola ecologica, si fonda
invero su una serie di elementi che danno per presupposte anche lacune
investigative che finirebbero per incidere sull’elemento soggettivo, nel senso che
non vi sarebbe prova che l’imputato fosse consapevole del carattere illecito della
propria condotta né che fosse stato messo nella condizione di conoscere che il
conferimento da parte sua del materiale di scarto alla società destinataria fosse
contrario alla normativa di settore.
Tutto ciò, però, avrebbe dovuto condurre non al proscioglimento ex art. 129
cod. proc. pen., ma appunto ad adottare il provvedimento restitutorio di cui
all’art. 459, comma 3, cod. proc. pen.
3. L’accoglimento del primo motivo è dirimente ed assorbente, ancorché
non preclusivo, stante la sua natura meramente processuale.
4. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, con
trasmissione degli atti per l’ulteriore corso al Tribunale di CUNEO.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Cuneo per il prosieguo.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2015

Il Consi

e estensore

Il Presi

dell’art. 530, comma 2, stesso codice (ex muitis, v. da ultimo Sez. 3, n. 45934

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