Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10115 del 15/12/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 10115 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo
nel procedimento nei confronti di
Rizzo Bruno nato a Torino il 25/03/1953
avverso la sentenza del 17/01/2015 del giudice per le indagini preliminari di
Cuneo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
letta la requisitoria del PG che chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, con restituzione degli atti al giudice “a quo” per l’ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO
1.11 Gip presso il Tribunale di Cuneo, richiesto dal PM dell’emissione di
decreto penale di condanna nei confronti di Rizzo Bruno per la contravvenzione di
cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, con sentenza in data
17/01/2015 emessa ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen., assolveva l’imputato,
perché il fatto non costituisce reato. In particolare rilevava che la condotta
ascritta al prevenuto era quella di aver trasportato e rivenduto rifiuti metallici per
cinque volte e complessivi kg. 451, che quindi si trattava di un’ attività

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Data Udienza: 15/12/2015

occasionale, non organizzata, che aveva presuntivamente prodotto modesti
ricavi, sicchè si poteva escluderne la professionalità, quindi l’effettiva conoscenza
da parte del prevenuto medesimo della complessa e cangiante normativa, anche
penale, disciplinante il settore dello smaltimento dei rifiuti. Sulla base di queste
considerazioni il gip cuneense, affermata la insussistenza dell’elemento
soggettivo dell’illecito de quo, adottava la conseguente formula terminativa
assolutoria.
2.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il PM presso il

2.1 Con un primo motivo si duole della violazione e falsa applicazione
dell’art. 459, comma 3, cod. proc. pen. Afferma il ricorrente che, ravvisate le
lacune investigative circa la tipologia del materiale, l’entità dei ricavi e l’
occasionalità delle condotte di trasporto/rivendita, il Gip non poteva pronunciarsi
ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., ma diversamente doveva restituirgli gli
atti appunto ex art. 459, comma 3, stesso codice.
2.2 Con un secondo motivo lamenta la violazione e mancata applicazione
dell’art. 5, cod. pen. In particolare il ricorrente si sofferma criticamente
sull’affermazione del Gip dell’ “ignoranza scusabile” (“errore inevitabile”) da parte
del Rizzo della (sulla) normativa regolante lo smaltimento dei rifiuti .
2.3 Con un terzo motivo afferma la violazione e mancata applicazione
dell’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006. Contesta in particolare che la
fattispecie concreta possa ricondursi ad un’attività meramente occasionale,
trattandosi di cinque conferimenti di materiale metallico per quantitativi
complessivamente superiori quattro volte e mezzo quello massimo annuale
previsto dalla legge appunto per la qualificazione di occasionalità/sporadicità.
3. Il Pg presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, adesiva dei
motivi di ricorso, peraltro individuando ulteriori ragioni di erroneità giuridica della
sentenza impugnata.
4. Il difensore dell’imputato ha depositato memoria difensiva a contrasto del
primo e del secondo motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2.Come osservato dal PM ricorrente con il primo motivo, nella sentenza si fa
riferimento a lacune investigative, sostenendo che difettasse nella richiesta di
emissione di decreto penale ogni accertamento sulla tipologia esatta di materiale
e sull’esatta entità dei ricavi al fine di averne indicazioni sulla saltuarietà ovvero
sistematicità delle condotte ascritte all’imputato.

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Tribunale di Cuneo.

Orbene, non può non convenirsi con il ricorrente e con il P.G. presso questa
Corte che, se tale era la situazione probatoria, il Gip non doveva prosciogliere
l’imputato ex art. 129 cod. proc. pen., ma, appunto stante la rilevata carenza
probatoria, avrebbe dovuto disporre la restituzione degli atti a norma dell’art.
459, comma 3, cod. proc. pen.
In questo senso è infatti consolidato l’orientamento giurisprudenziale,
ricordato dai requirenti, secondo il quale il giudice per le indagini preliminari,
qualora ritenga prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero

una delle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 129 cod. proc. pen., ma non
anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell’art.
530, comma 2, stesso codice (ex mu/tis, v. da ultimo Sez. 3, n. 45934 del
09/10/2014, P.G. in proc. Fusco, Rv. 260941). L’affermazione, contenuta in
sentenza, secondo cui l’imputato sarebbe caduto in errore scusabile allorquando
ha conferito il materiale al centro di raccolta anziché all’isola ecologica, si fonda
invero su una serie di elementi che danno per presupposte anche lacune
investigative che finirebbero per incidere sull’elemento soggettivo, nel senso che
non vi sarebbe prova che l’imputato fosse consapevole del carattere illecito della
propria condotta né che fosse stato messo nella condizione di conoscere che il
conferimento da parte sua del materiale di scarto alla società destinataria fosse
contrario alla normativa di settore.
Tutto ciò, però, avrebbe dovuto condurre non al proscioglimento ex art. 129
cod. proc. pen., ma appunto ad adottare il provvedimento restitutorio di cui
all’art. 459, comma 3, cod. proc. pen.
3. L’accoglimento del primo motivo è dirimente ed assorbente, ancorché non
preclusivo, stante la sua natura meramente processuale.
4. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, con
trasmissione degli atti per l’ulteriore corso al Tribunale di CUNEO.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Cuneo per il prosieguo.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2015

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

abbia richiesto l’emissione di decreto penale di condanna, lo può fare solo per

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