Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10111 del 21/01/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 10111 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gallina Alfonso, nato a Valdobbiadene (TV) il 19/01/1967,

avverso la sentenza del 03/06/2015 del Tribunale di Treviso;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
perché il reato è estinto per prescrizione;
udito per l’imputato l’avv. Marina Lucchetta, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.II sig. Alfonso Gallina ricorre per l’annullamento della sentenza del
03/06/2015 del Tribunale di Treviso che l’ha condannato alla pena di 3.000,00
euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 256, comma 1,
lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, perché, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, quale legale rappresentante delle società «GV

Data Udienza: 21/01/2016

società agricola S.r.l.», proprietaria dell’area, e «Gallina Alfonso S.r.l.»,
proprietaria delle attrezzature ed esecutrice materiale dei lavori, poneva in
essere un’attività di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi (rifiuti di
attività di demolizione ed escavazione, miscugli di cemento, mattoni e mattonelle
e metalli ferrosi) che venivano a più riprese trasportati per essere stoccati e
trattati “in loco” con procedimenti meccanici di riduzione volumetrica, selezione e
vaglio.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc.

responsabilità e travisamento della prova.
Deduce, al riguardo, di non essere il legale rappresentante della «GV
società agricola S.r.l.» ma l’institore preposto esclusivamente alla gestione
immobiliare e finanziaria, privo di potere di rappresentanza. Inoltre, afferma,
l’ufficio di PG che effettuò gli accertamenti non lo aveva mai visto nel corso dei
due sopralluoghi, né l’aveva visto compiere alcuna delle condotte contestate.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod.
proc. pen., vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione circa la effettiva
realizzazione del reato, non desumibile dalle prove (definite indiziarie) assunte
nel dibattimento (prove a carico e discarico che sintetizza) e conseguente
violazione dell’art. 192, cod. proc. pen.. Violazione resa oltremodo evidente
dall’omessa valutazione di tre formulari di rifiuti prodotti all’udienza del
11/02/2015 che provavano l’avvenuta raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto
presso una ditta autorizzata al loro smaltimento, con efficacia disarticolante
dell’intero quadro probatorio.
1.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc.
pen., l’inosservanza degli artt. 521 e 522, cod. proc. pen. per essere stato
condannato per un fatto (l’esistenza di un deposito di rifiuti asseritamente
oggetto di triturazione) diverso da quello contestato (il trasporto di rifiuti prodotti
altrove per il successivo stoccaggio e loro trattamento).
1.4.Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc.
pen., violazione dell’art. 131-bis, cod. pen., sotto il duplice profilo della tenuità
dell’offesa e della non abitualità del comportamento, e correlato vizio di
motivazione.
1.5.Con il quinto motivo eccepisce la prescrizione maturata in epoca
successiva alla sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile per le ragioni qui di seguito illustrate.

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pen., vizio di carente e insufficiente motivazione riguardo alla propria

3.L’affermazione della responsabilità dell’imputato si fonda, nello schema
logico del provvedimento impugnato, sugli esiti dei due sopralluoghi effettuati il
6 e 1’8 ottobre 2010 dal Comandante della Polizia Locale di Valdobbiadene che la
mattina del 6, sul terreno in disponibilità dell’odierno ricorrente, notò un
consistente cumulo di rifiuti provenienti da demolizioni edili e la mattina del
successivo 8 ottobre la minor consistenza di quell’originario cumulo,
notevolmente diminuito, e il notevole aumento di un cumulo di materiale edile
triturato, posto a breve distanza, che nel precedente sopralluogo aveva

presenza di un macchinario per la triturazione ed il setaccio dei materiali di
demolizione (cd. “tritovaglio”).
3.1.Da questi fatti (precedente cumulo di rifiuti non triturati su un terreno
indicato come in disponibilità dell’imputato; successiva diminuzione del cumulo e
aumento di un altro, posto a breve distanza, di rifiuti triturati dello stesso tipo
precedentemente di minori dimensioni; presenza del “tritovaglio”), il Tribunale ha
tratto la conclusione, non manifestamente illogica, che sull’area in questione (in
disponibilità dell’imputato e con mezzi di sua proprietà) venisse svolta attività
non autorizzata di trasformazione (e dunque di gestione) di rifiuti non pericolosi
altrove prodotti.
3.2.Va perciò escluso che il fatto, come accertato e ritenuto in sentenza nei
termini sopra indicati, sia radicalmente diverso da quello contestato perché
all’imputato non è stato addebitato il trasporto dei rifiuti (o comunque il solo
trasporto) o il loro deposito, bensì il loro trattamento mediante triturazione,
condotta quest’ultima descritta in modo chiaro e preciso nella rubrica, di per sé
sola sufficiente a integrare il reato di gestione (e non di deposito) non
autorizzata di rifiuti. L’imputato, tuttavia, deduce trattarsi di deposito
temporaneo dei rifiuti, ma l’obiezione presta il fianco alla facile osservazione che:
a) il deposito dei rifiuti asseritamente prodotti in loco stoccati in attesa del loro
smaltimento è giuridicamente incompatibile con la loro lavorazione nel luogo
stesso del loro deposito; b) la presenza di un macchinario di proprietà della
società dell’imputato lascia ragionevolmente desumere la continuità della
condotta gestoria.
3.3.Tanto premesso, osserva il Collegio che non ha rilevanza decisiva il fatto
che l’imputato non fosse presente ai sopralluoghi, né fosse il legale
rappresentante della «GV società agricola», sia perché non contesta la
disponibilità dell’area (argomento fattuale utilizzato dal Tribunale per ricondurre
a lui l’attività), sia perché non contesta la proprietà del “tritovaglio”, utilizzato
per l’esecuzione materiale della condotta.

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dimensioni modeste. Nel corso dei sopralluoghi era stata altresì notata la

4.Quanto al vizio di travisamento della prova, eccepito con il secondo
motivo, in disparte la totale infondatezza della dedotta violazione della regola di
giudizio imposta dall’art. 192, cod. proc. pen., che non autorizza l’imputato a
prospettare, in sede di legittimità, una lettura alternativa delle prove, va
ricordato l’indirizzo di questa Corte secondo il quale, il vizio di travisamento della
prova deducibile in cassazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può
essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da
altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si

processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della
pronuncia (così Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; cfr.
altresì, Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, che ha ribadito che il vizio è
ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero
ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza
dimostrativa del dato processuale /probatorio).
4.1.L’imputato eccepisce: a) il travisamento della prova documentale
fotografica (dalla quale si evincerebbe che il cumulo dei rifiuti triturati è sempre
rimasto uguale a se stesso); b) l’omessa valutazione dei formulari relativi ai
rifiuti presenti la mattina del primo sopralluogo, conferiti ad altra ditta lo stesso
giorno, in orario successivo al sopralluogo.
4.2.Si tratta di eccezioni inammissibili e in ogni caso non decisive. L’esame
delle fotografie riproducenti lo stato dei luoghi non è agevole e si traduce di fatto
in una valutazione di quanto in esse rappresentato non ammissibile in questa
sede, non essendo ictu oculi evidente la consistenza dei cumuli triturati. In ogni
caso si tratta di eccezione irrilevante poiché non priva il fatto, così come
descritto nella sentenza, della valenza rappresentativa di una vera e propria
attività, protratta nel tempo e non limitata al solo trattamento dei rifiuti rilevati
in sede di sopralluogo.

5.E’ totalmente infondato il quarto motivo di ricorso sul decisivo rilievo che
le precedenti condanne dell’imputato, ancorché estinte, non escludono la
abitualità del comportamento accertato, rendendo evidente la necessità del
trattamento sanzionatorio la cui finalità rieducativa l’episodicità del
comportamento renderebbe superflua.
5.1.11 ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
5.2. L’inammissibilità preclude la possibilità di rilevare cause di estinzione del
reato, quale la prescrizione, verificatesi successivamente alla pronunzia della
sentenza impugnata. Alla detta declaratoria consegue, ex art. 616 c.p.p., non
potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del
4

introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel

versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa
equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 21/01/2016

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