Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10111 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 10111 Anno 2014
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pm presso il Tribunale di Palmi
avverso l’ordinanza del 03/07/2013 del Gip del Tribunale di Palmi
nel procedimento a carico di
1. Raffaele Giovinazzo, nato a Polistena il 13/10/1984
2. Rocco Francesco Ieranò, nato a Cinquefrondi il 25/08/1972
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip presso il Tribunale di Palmi non ha convalidato il decreto di
fermo emesso dal P.m. in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre
1990 n. 309 ed ai relativi reati fine, nei confronti di Raffaele Giovinazzo e Rocco
Francesco Ieranò, poiché ha escluso la sussistenza del presupposto legittimante
del pericolo di fuga.
2. Ha presentato ricorso il P.m. presso il Tribunale di Palmi deducendo
violazione di legge, conseguente all’erronea applicazione dell’art. 384 comma 1
cod.proc.pen. con riferimento alla determinazione di mancanza di concretezza
del pericolo di fuga raggiunta dal giudicante, che deve essere espressa in forza
del grado di probabilità elevato dell’evento. Nel caso di specie la presenza delle
condizioni legittimanti la misura sollecitata poteva dedursi dai precedenti
giudiziari, riguardanti in entrambi i casi l’effettiva sottrazione all’esecuzione di
misure in loro danno, dalla personalità degli indagati, dalla verificazione di due

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Data Udienza: 12/02/2014

tentativi di omicidio in danno di Ieranò, dalla consapevolezza da parte degli
interessati della presenza di indagini a loro carico, dalle ampie possibilità di
movimento sul territorio nazionale e dalla forte coesione del sodalizio criminale,
elementi di fatto in grado di garantire concreti sostegni per la realizzazione della
fuga.
3. Si deduce inoltre carenza ed illogicità della motivazione per avere il
giudicante valutato la presenza del radicamento del territorio quale elemento

contrastante rispetto al pericolo di fuga, ed omesso invece un’analisi specifica in
fatto, sulla base delle intercettazioni telefoniche e della condotta pregressa degli
interessati, che davano conto di una difforme realtà.
Si assume inoltre la presenza di una carenza argomentativa con
riferimento a specifiche deduzioni in ordine alla personalità ed ai precedenti degli
interessati; gli elementi indicativi del pericolo di fuga erano stati rafforzati dalla
constatazione della sottrazione degli interessati alla misura, poichè Ivennero
ritrovati dopo cinque giorni dal decreto di fermo in un nascondiglio con i bagagli
pronti per un ulteriore trasferimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità.
2. Sotto un primo profilo l’impugnante, nel dedurre la violazione di legge,
di fatto contesta la valutazione di merito operata dal giudicante nella
individuazione degli elementi concreti ai quali rapportare il pericolo di fuga, che,
in quanto valutazione probabilistica, deve considerarsi congruamente
argomentata ove il percorso ricostruttivo seguito si presenti completo ed
intimamente coerente, e non sia dato in esso ravvisare una violazione dei
principi di diritto stabiliti al riguardo, quale in ipotesi potrebbe ravvisarsi in una
impropria ricerca di prova legale del presupposto di fatto, o, viceversa, una
altrettanto imprevista preclusione dimostrativa.
Trattandosi di una caratteristica valutazione di fatto, di natura predittiva,
l’unico criterio di valutazione verificabile in questa sede in proposito risulta il
controllo sulla congruenza argomentativa, sia sul piano della completezza,
rispetto alla prospettazione, che su quello della sua tenuta logica.
Sintomatica della mancanza della denunciata violazione è la genericità
della deduzione sul punto, che rimette a questa Corte gli elementi sottoposti alla
valutazione del Gip per inferire la non corretta applicazione di norme di legge
genericamente evocate.
È bene ricordare peraltro che nell’illustrazione del motivo di ricorso non
viene richiamata alcuna circostanza specifica alla quale rapportare l’assoluta

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Cass. VI sez. pen.r.g.n. 31834/2013

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concretezza del pericolo di fuga posto a base del provvedimento, che deve
sempre connettersi ad una azione di cui si assume l’imminenza, se non l’attualità
dell’esecuzione, ma si opera un riferimento alla presenza di plurimi indicatori di
una elevata probabilità dell’evento -rectius dell’interesse degli indagati di
sottrarsi genericamente agi accertamenti-, che per la loro carenza di tangibilità e
di forza dimostrativa specifica, con richiamo al tempo di esecuzione del

Né a sostegno del ritenuto pericolo di fuga, che ha fondato l’emissione del
provvedimento di fermo, può essere posta la circostanza, riscontrata
successivamente, dell’effettiva sottrazione degli interessati all’esecuzione della
misura cautelare successivamente disposta, non potendo sottovalutarsi la
necessità di rapportare la valutazione degli elementi di fatto all’epoca in cui, in
assenza di tale elemento, è stato emesso il provvedimento coercitivo ( sul punto
v. da ultimo Sez. 1, Sentenza n. 8708 del 08/02/2012, dep. 06/03/2012,
Rv. 252217).
3. Risulta per contro infondata anche l’ulteriore deduzione di carenza
argomentativa eccepita nell’impugnazione, poiché l’esame degli atti ha
consentito di accertare che il P.m. ha posto a fondamento del motivo di ricorso
degli elementi di fatto, costituiti dalla specifica elencazione dei precedenti
giudiziari e penali a carico dei ricercati, attestanti la pregressa loro sottrazione a
provvedimenti coercitivi, che non risultano analiticamente individuati nella
richiesta di convalida, ove si svolgeva invece un generico richiamo ai precedenti
giudiziari a carico degli interessati, omettendo la valorizzazione della loro natura
specifica; la genericità della deduzione non permette di accertare la presenza di
una specifica carenza argomentativa sul punto, mentre le ulteriori valutazioni
svolte, risultano congruamente argomentate e non sono raggiunte da rilievi
specifici, aventi ad oggetto contraddizioni o carenze illustrative.
4. Le circostanze esposte impongono l’accertamento di inammissibilità del
ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 12/02/2014.

provvedimento, sono suscettibili di interpretazioni alternative.

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