Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10109 del 21/01/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 10109 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ACETO ALDO

Data Udienza: 21/01/2016

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1.Procuratore Generale presso la Corte di appello di Messina;
2.Composto Stefano, nato a Milazzo 1’11/10/1958;
3.Manfrè Maria Tindara Caterina, nata a Milazzo il 08/09/1967,

avverso la sentenza del 07/01/2015 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso

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udito per gli imputati l’avv. Francesco Ruvolo che ha chiesto l’accoglimento dei
ricorsi.

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RITENUTO IN FATTO

1.11 Procuratore Generale presso la Corte di appello di Messina e i sigg.ri
Stefano Composto e Maria Tindara Caterina Manfré propongono ricorso per
l’annullamento della sentenza del 07/01/2015 del Tribunale di Barcellona Pozzo
di Gotto che, ai sensi degli artt. 444 e segg., cod. proc. pen., previa separazione

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del procedimento relativamente al reato di cui al capo A della rubrica (art. 44,
d.P.R. 6 giugno 2001, n 380), ha applicato nei confronti dei suddetti Composto e
Manfré la pena concordata di 600 euro di ammenda ciascuno per il residuo reato
di cui agli artt. 81, cpv., 110, cod. pen., 71 (capo B) e 95 (capo C della rubrica),
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (realizzazione, in zona sismica, delle opere edili di
cui al capo A, senza il necessario preavviso, né l’autorizzazione del Genio Civile e
in violazione delle norme tecniche di cui all’art. 64, d.P.R. n. 301, cit.), e ha

2.11 PG eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la nullità
della sentenza di patteggiamento inammissibilmente emessa a seguito della
separazione degli atti relativamente al reato di cui al capo A della rubrica.

3.Gli imputati contestano la legittimità dell’ordine di demolizione ed a tal
fine eccepiscono l’errata applicazione dell’art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380 del
2001 (primo motivo) e l’omessa valutazione dell’attestazione del Genio civile del
13/12/2012 del deposito del certificato di idoneità sismica relativo alle opere
oggetto di ordine di demolizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.E’ fondato e assorbente il ricorso del PG.

5.Risulta dal fascicolo trasmesso e dalla documentazione allegata al ricorso
del PG che all’udienza del 7 gennaio 2015 gli imputati produssero il permesso di
costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Pace del Mela il 07/09/2012 e
chiesero una pronuncia di estinzione del reato di cui al capo A della rubrica e
l’applicazione della pena (nei termini sopra indicati) per i reati di cui ai capi B e
C.
5.1.11 Tribunale, ritenendo di non poter accogliere la richiesta di estinzione
del reato di cui al capo A per mancanza del requisito della doppia conformità
urbanistica, dispose la separazione degli atti relativamente ad esso, applicò la
pena per i reati di cui ai capi B e C, e dichiarò di astenersi dalla trattazione del
processo per il reato di cui al capo A.
5.2.Sulla possibilità che il giudice possa accogliere una richiesta di
applicazione pena limitata solo ad alcuni dei reati oggetto di processo non c’è
unanimità di vedute in sede di legittimità.
5.3.Secondo l’indirizzo prevalente tiTzt2:1:141 la caratteristica del rito
alternativo di essere funzionalmente orientato alla rapida definizione del
processo, in ordine a tutti i reati contestati, rende incompatibile un’utilizzazione

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ordinato la demolizione di alcuni manufatti.

differenziata dell’applicazione della pena su richiesta delle parti per la decisione
solo di alcune imputazioni fra quelle contestate, individuate secondo criteri di
opportunità, e la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie in relazione alle
restanti (Sez. 3, 16/02/2001. Ardigò, Rv 218837; Sez. 2, 22/10/2001, Monaco,
Rv. 221150; Sez. 3, 17/04/1997, Fiorelli; Sez. 1, n. 6703 del 12/01/2006,
Ignacchiti, Rv. 233409; Sez. 3, n. 41138 del 23/05/2013, Lukasuak, Rv.
256929).
5.4.Secondo l’indirizzo minoritario, invece, non sussistono argomenti testuali

della pena (si veda, per tutte, Sez. 3, n. 34915 del 13/07/2011, Rv. 250860).
5.5.11 collegio ritiene di aderire al primo orientamento, pur con le
precisazioni che seguono.
5.6.Non merita alcun premio l’adesione al rito speciale che non solo non
esclude in alcun modo la necessità che, per il medesimo fatto e nei confronti del
medesimo autore, si debba comunque procedere a dibattimento, come nel caso,
per esempio, di concorso formale di reati, ma che addirittura comporti anche il
ritardo nella definizione del processo in conseguenza dell’astensione del giudice,
contraddicendo le finalità della separazione dei processi (artt. 17 e 18, cod. proc.
pen.). Si tratta dunque di una scelta che contraddice la finalità deflattiva
dell’istituto, finendo per premiare l’imputato in modo irragionevole. Non
diversamente, del resto, questa Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la
richiesta di giudizio abbreviato in relazione ad alcuni dei reati contestati qualora
l’imputato non richieda, per i residui reati, l’applicazione della pena concordata,
atteso che, in tal modo, non viene eluso il fine di deflazione processuale del
giudizio speciale (Sez. 6, n. 2251 del 05/10/2010, Fenu, Rv. 248792; Sez. 5, n.
4511 del 24/10/2000, Torello, Rv. 217391).
5.7.Allorquando però l’azione penale è stata esercitata nei confronti del
medesimo imputato per fatti tra loro non connessi, o che comunque non
potrebbero nemmeno essere riuniti ai sensi dell’art. 17, cod. proc. pen., questi
non può essere pregiudicato del proprio diritto alla richiesta di patteggiamento
per alcuni di essi soltanto, perché in tal caso la separazione è utile ai fini della
speditezza del processo (art. 18, comma 2, cod. proc. pen.), determinandone
altrimenti un appesantimento (in contrasto con le finalità che consentono la
riunione dei processi).
5.8.L’accoglimento del ricorso del PG rende ovviamente superfluo l’esame di
quelli degli imputati.
5.9.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con
trasmissione degli atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

3

e logici che impediscano l’accoglimento di una richiesta parziale di applicazione

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti
al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Così deciso il 21/01/2016

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