Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10109 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 10109 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHENIER Jean Jacques, n. in Francia 5.4.1951
avverso l’ordinanza n. 16/2013 Estr. Corte d’Appello di Venezia dell’11/11/2013
esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Matteo Nicoli, che ha insistito per raccoglimento del
ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza sopra indicata la Corte d’Appello di Venezia, investita dell’estradizione del
cittadino francese Chenier Jean Jacques richiesta dagli Stati Uniti d’America, respingeva l’istanza da lui proposta ai sensi dell’art. 718 cod. proc. pen. di revoca o sostituzione della misura
della custodia cautelare in carcere all’uopo applicatagli; dava, infatti, atto la Corte della correttezza formale della procedura estradizionale e respingendo varie doglianze formulate dalla difesa, osservava tra l’altro che la ‘documentazione richiesta appare pervenuta nei termini di leg-

ge’
2. Avverso l’ordinanza ricorre l’estradando, deducendo duplice motivo di ricorso: a) inosservanza dell’art. XII par. 4 del vigente Trattato di estradizione Italia – USA siglato a Roma il 13
ottobre 1983 che fa obbligo alla parte richiedente di trasmettere oltre alla formale richiesta, la
documentazione relativa entro quarantacinque giorni dall’arresto provvisorio eventualmente
eseguito, nonché di trasmettere detta documentazione in lingua sia italiana che inglese ai sensi
dell’art. X par. 6 del Trattato, atteso che i documenti a sostegno dell’estradizione sono stati depositati in data 12.8.2013 nell’apparente rispetto del termine stabilito a livello convenzionale
ma essendo in realtà redatti esclusivamente in lingua inglese, alla cui traduzione in italiano ha
invece provveduto il Ministero della Giustizia di propria iniziativa e tardivamente; b) notificazione dell’ordinanza impugnata all’estradando esclusivamente in lingua italiana e non anche in

Data Udienza: 05/02/2014

francese, lingua a lui conosciuta, come tale integrante palese violazione di legge soprattutto in
ragione della maturata scadenza del termine di adeguamento (27 ottobre 2013) nell’ordinamento interno alla Direttiva 2010/64/ UE del 20 ottobre 2010 sul diritto dell’imputato all’interpretazione ed alla traduzione degli atti nei procedimenti penali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.1 Con riferimento al primo dei relativi motivi, si deve preliminarmente rilevare che agli atti
del procedimento si rinviene una nota del 2 dicembre 2013 proveniente dal Ministero della
Giustizia – Direzione della Giustizia Penale – Ufficio II / Cooperazione Internazionale attestante
che alla data di arrivo della richiesta di estradizione da parte delle autorità statunitensi, la documentazione di supporto risultava già corredata di traduzione in lingua italiana.

La nota costituisce risposta ad una richiesta inviata dall’Ufficio della Procura Generale presso la
Corte d’Appello di Venezia di pari data che sollecitava il Ministero a pronunziarsi espressamente su tale aspetto.
Viene, pertanto, a cadere il presupposto di fatto dedotto quale violazione dell’art. X par. 6 del
vigente Trattato di estradizione Italia – USA che sanziona la mancata o l’intempestiva (entro 45
giorni) trasmissione in lingua sia inglese che italiana degli atti relativi alla procedura estradizionale con la perdita di efficacia dell’arresto provvisorio dell’estradando medio tempore eventualmente eseguito.
3.2 Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va anche in questo caso preliminarmente

rilevato come dagli atti del procedimento estradizionale risulti che il ricorrente è stato costantemente assistito da un interprete di lingua francese, in persona della sig.ra Gaia Vianello, che
lo ha anche coadiuvato nella redazione di una memoria per la quale lo Chenier ha chiesto il differimento dell’udienza del 17 ottobre 2013.
L’estradando sostiene, tuttavia, essere stato violato il proprio diritto alla traduzione in lingua a
lui nota di un atto fondamentale della procedura, allegando il dettato dell’art. 3 par. 2 della Direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 il cui termine di attuazione nell’ordinamento Interno è
scaduto il 27 ottobre 2013.

CEA premesso,: •vaAlévato che il :diritto contemplato dal ‘art. 3 par.: i e 2 della citata Direttiva
(par.: 1: ‘Gli :Stati :membd assicurano che gli indagati o gli Imputati chel•on comprendono la.
lingua. del :procedimento penale licevano; :entro: un periodo di :tempo ragionevole ; una: t adUZIone scritta di tutti! documenti che sOhd fondamentali per. garantire che siano in grado di
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atti contenenti .1. capid’imputazione:é le sentenze’) non costituisce un diritto :incondizionato;: dal:

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Stati membri possano contempl are .in sede di attuazione della Direttiva nell’ordinamento : i !Iterno:CIn deroga. alle norme generali di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e.6;:è possibile fornire una.itradirzione orale o unriassunto:orale di documenti fondamentali, anziché una :traduzione scritta;.
condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l’equità del procedimento’). :
Detto altrimenti, il diritto dell’imputato ad una traduzione scritta degli atti processuali rilevanti
non è contemplato in via assoluta dalla Direttiva, la quale demanda agli Stati membri la possibilità, che deve essere prevista in relazione a specifiche situazioni (si può ad es. pensare ai casi
in cui la procedura preveda tempi estremamente ristretti), di assicurare il raggiungimento dello
obiettivo attraverso un servizio di interpretazione orale, che poi costituisce la soluzione adottata in Costituzione dall’art. 111, comma 3 ultima parte, dall’art. 6 par. 3 lett. a) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nonché dall’art.14, par. 3, lett. a) del Patto Internazionale
relativo ai diritti civili e politici sottoscritto a New York il 19 dicembre 1966.

3. Il ricorso risulta infondato e come tale deve essere rigettato.

Secondo la giurisprudenza ormai consolidatasi di questa Corte, infatti, l’omessa traduzione in
lingua conosciuta all’imputato di un atto processuale scritto (art. 143, comma 1 cod. proc.
pen.) integra una nullità generale a regime intermedio (Cass. Sez. U n. 12 del 31/05/2000,
Jakani, Rv. 216259; Cass. Sez. U n. 39298 del 26/09/2006, Cieslinsky ed altro, Rv. 2334835
ribadite da Cass. sez. 4 n. 32231 del 10/06/2009, Touray ed altro, Rv. 244863), la funzione
della traduzione essendo, infatti, quella di renderlo edotto della natura delle accuse a suo carico e pienamente consapevole del significato e dei possibili esiti della procedura in corso.
La stessa giurisprudenza ha parallelamente individuato vari casi di sanatoria, dall’omessa deduzione nel ricorso per cassazione dell’impossibilità di comprendere la sentenza di condanna
non tradotta (Cass. sez. 4 n. 8059 del 12/01/2012, Pichler, Rv. 252327) alla presentazione
dell’istanza di riesame avverso l’ordinanza cautelare non tradotta (Cass. sez. 2 n. 32555 del
7/06/2011, Bucki, Rv. 250763; Cass. sez. 6 n. 38584 del 22/05/2008, Olebunne, Rv. 241403),
per finire con l’assicurata assistenza di un interprete e di un difensore d’ufficio durante l’udienza di convalida rispetto ad un’informazione di garanzia non tradotta (Cass. sez. 4 n. 32231/09
cit.).
Nel caso di specie e come già anticipato, il ricorrente si è valso dell’opera dell’interprete tempestivamente nominato per ottenere il differimento dell’udienza e redigere una memoria espositiva delle proprie ragioni, dimostrando appieno di accettare gli effetti di tale nomina ai fini
dell’esercizio delle prerogative difensive, ciò integrando compiutamente un’ipotesi di sanatoria
ai sensi dello art. 183 lett. a) cod. proc. pen.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94-1/ter disp. att. cod. proc. pen.
Roma, 05/02/ 014

In secondo luogo, quand’anche la Direttiva avesse previsto un diritto incondizionato e la scadenza del termine per la sua attuazione, non accompagnata da misure di trasposizione nell’ordinamento nazionale, ne determinasse – secondo la costante giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia formatasi sulle norme self executing contenute nelle Direttive – l’applicazione
immediata, esso diritto determinerebbe il configurarsi di una nullità non già generale assoluta
inerente l’atto processuale non tradotto, quanto a regime intermedio (artt. 178 lett. c], 180
cod. proc. pen.), variamente sanabile mediante l’esercizio da parte dell’imputato di una delle
facoltà difensive previste dalla procedura medesima (art. 183 lett. a] cod. proc. pen.).

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