Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10089 del 14/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 10089 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Intelisano Giuseppe, nato il 16.8.1931, nei confronti di
cr‘( nmiaa
deIGIP del
Intelisano Antonino, nato il 26.4.1943,avverso eamiam
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Tribunale diRomadel 7.6.2012.Sentita la relazione della causa fatta dal
consigliere Fabrizio Di Marzio; lette le conclusioni del sostituto procuratore
generaleGiuseppina Fodaroni, sulla inammissibilitàdel ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il GIP del Tribunale di Roma ha accolto la
richiesta di archiviazione proposta dal PM del procedimento n. 50948/2012
RGNR. Ricorre la persona offesa lamentando che il GIP abbia commesso
violazione di legge nell’individuare il termine di decorrenza da computarsi ai
fini della presentazione della querela nonché nell’interpretare la norma
dell’art. 640 c.p., sostenendo l’insussistenza dell’elemento di fattispecie
integrato dalla disposizione patrimoniale ma trascurando che rilevano, a tal
fine, anche condotte omissive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.

Data Udienza: 14/02/2014

E’ noto, infatti, alla stregua del costante orientamento di questa Corte, che il
decreto di archiviazione è ricorribile per cassazione solo per violazione delle
norme sul contraddittorio; e che ciò determina, tra l’altro, il dovere del GIP di
argomentare sulla irrilevanza dei nuovi temi di indagine prospettati dalla parte
offesa. (Cass. Sez 1, 7.2.2006, P.O. in proc. Laurino ed altri, 23358).
caso di specie, il MED2:53, è stato adottato all’esito dell’udienza camerale
Nel caso
svoltasi nel contraddittorio delle parti; nel ricorso, infatti, si criticano

ciò sollecitando un vaglio inammissibile in questa sede di legittimità.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deliberato il 14.2.2014
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

Il Presidente
Matilde Cammino

esclusivamente le motivazioni adottate dal GIP sia in fatto che in diritto: con

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