Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10087 del 11/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 10087 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
1. LIGNITE GIORGIO nato il 25/07/1970;
2.

RANIOLO GRAZIELLA nata 05/05/1977;

3.

RANIOLO NUNZIO nato il 25/11/1946;

avverso il decreto del 15/01/2013 della Corte di Appello di
Caltanissetta;
Visti gli atti, il decreto ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del dott.
Gioacchino Izzo che ha concluso per l’inammissibilità;
FATTO
1. Con decreto del 15-31/01/2013, la Corte di Appello di
Caltanisetta confermava il decreto con il quale, in data 23/09/2011, il
Tribunale di Caltanisetta aveva disposto la confisca, ex art. 1 ss L.
575/1965, di alcuni beni mobili ed immobili nei confronti di LIGNITE
Giorgio e dei terzi interessati RANIOLO Graziella, RANIOLO Nunzio e
DUCHETTA Francesca.

Data Udienza: 11/02/2014

2. Avverso il suddetto decreto LIGNITE Giorgio, RANIOLO
Graziella, RANIOLO Nunzio, a mezzo del proprio difensore, hanno
proposto un unico ricorso deducendo i seguenti motivi:
2.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 181/4 COD. PROC. PEN. per non avere la

primo grado.
I ricorrenti rilevano che le operazioni peritali avrebbero dovuto
essere dichiarate nulle in quanto il perito si era servito dell’ausilio di
terzi senza che fosse stato appositamente autorizzato dal tribunale.
2.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 24 DLGS 159/2011 per avere la Corte
ritenuto l’esistenza di una sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi
dichiarati sulla base di meri parametri statistici desunti dai dati ISTAT e
non sulla base di

«una indagine sul campo che teneva conto

dell’effettivo tenore di vita del soggetto, delle spese voluttuarie,
dell’effettivo accesso al credito e così via».
DIRITTO
1. VIOLAZIONE DELL’ART.

181/4 COD. PROC. PEN.:

la censura è

manifestamente infondata.
Infatti, anche a voler concedere che il vizio dedotto dai ricorrenti
comporti una nullità relativa, sta di fatto che quella nullità non venne
dedotta tempestivamente così come rilevato correttamente dalla Corte
territoriale.
Il ricorrente, ha censurato la suddetta decisione invocando a
proprio favore il disposto dell’art. 181/4 cod. proc. pen. a norma del
quale le nullità relative verificatesi nel giudizio devono essere eccepite
con l’impugnazione.
Al che deve replicarsi che, poiché la perizia fu disposta dal
tribunale e, quindi, nel contraddittorio fra le parti, la norma applicabile è
quella prevista dall’art. 182/2 prima parte cod. proc. pen. secondo la
quale «quando la parte vi assiste, la nullità di un atto dev’essere
eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile,

2

Corte dichiarato la nullità della perizia sui beni disposta nel giudizio di

immediatamente dopo»: poiché la suddetta eccezione fu dedotta solo
con i motivi di appello, i ricorrenti a norma dell’art. 182/3 cod. proc.
pen., devono ritenersi decaduti dal diritto di eccepirla.

2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

24

DLGS

159/2011: anche la suddetta

La medesima censura fu dedotta davanti alla Corte territoriale la
quale, a pag. 10 ss del decreto impugnato, l’ha disattesa con ampia
motivazione, stigmatizzando, peraltro, la doglianza, di genericità.
Poiché la motivazione è congrua, adeguata e coerente con gli
evidenziati elementi fattuali, la medesima non è soggetta ad alcuna
censura atteso che il sindacato di legittimità sui provvedimenti in
materia di prevenzione è limitato alla violazione di legge e non si
estende al controllo dell’iter giustificativo della decisione, a meno che
questo sia del tutto assente, nel qual caso ricorre comunque la
violazione di legge (Cass. 35044/2007 Rv. 237277): il che, per le
ragioni esposte, non è nel caso di specie.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento
in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma
di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 11/02/2014

IL CONSIGLIE
(Dott. G. Ra9

doglianza è manifestamente infondata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA