Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1008 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1008 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIGNE OMAR N. IL 17/02/1981
DORO DANILO N. IL 05/02/1972
avverso la sentenza n. 3179/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, lo stesso, nel riproporre la medesima doglianza che
era già stata sottoposta all’attenzione del giudice d’appello, passa del tutto sotto
silenzio la corretta e puntuale risposta che ad essa è stata data nell’impugnata
sentenza, sulla scorta del richiamo al noto e consolidato orientamento
giurisprudenziale, quale espresso, fra le altre, da Cass. V, 15 febbraio — 14 marzo
2011 n. 10187, Gelasio, RV 249850, secondo cui:”
e’ da ritenersi luogo
destinato in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le
persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti
della loro vita privata”; principio affermato, nella specie, con riferimento a un studio
odontoiatrico e, in precedenza, ad esempio, con riferimento ad un esercizio
commerciale (Cass. V, 5 maggio — 14 giugno 2010 n. 22725, PG in proc. Dunca, RV
247969) e ad una farmacia (Cass. IV, 25 giugno —25 settembre 2009 n. 37908,
Apprezzo, RV 244980);
b) con riguardo al secondo motivo, lo stesso appare caratterizzato da assoluta ed
evidente genericità, a fronte, anche in questo caso, di una motivazione del tutto
esauriente e logica, quale è quella contenuta nell’impugnata sentenza, ove si pone in
luce come i due attuali ricorrenti fossero stati riconosciuti dalla persona offesa all’atto
del loro rintraccio da parte della polizia, appena una ventina di minuti dopo la
perpetrazione del furto e come, nell’occasione, uno di essi fosse ancora in possesso di
un sacchetto dalle caratteristiche identiche a quelle descritte dalla persona offesa ed al
cui interno fu rinvenuta la stessa somma di danaro, in banconote di vario taglio, che
era stata poco prima sottratta;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille per ciascun ricorrente;
P. Q. M.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, VIGNE Omar
e DORO Danilo furono ritenuti responsabili di furto aggravato in danno di Marinari
Simone, commesso in luogo destinato anche ad abitazione, costituito dal laboratorio
di ceramica gestito dal detto Marinari;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la comune difesa
degl’imputati, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione:
1) in ordine alla ritenuta qualificabilità del laboratorio di ceramica come luogo
destinato anche ad abitazione;
2) in ordine alla confermata identificabilità degli autori del furto nella persona degli
attuali ricorrenti, siccome basata soltanto sull’incerto riconoscimento effettuato dalla
persona offesa, non seguito da formale atto di ricognizione, di cui era stata invano
chiesta, nei motivi d’appello, l’effettuazione;

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
mille alla cassa delle ammende.
o$ia, il 25 novembre 2013
Così dec
Il Presidente
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