Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10072 del 26/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10072 Anno 2016
Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FASANO MAURIZIO N. IL 12/07/1984
avverso l’ordinanza n. 238/2014 TRIBUNALE di TERAMO, del
22/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 26/02/2016

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Teramo, quale giudice
dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Maurizio Fasano, finalizzata a
ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671
cod. proc. pen., in relazione alle sentenze presupposte, ritenendo ostative
all’applicazione della continuazione invocata l’eterogeneità delle condotte illecite
commesse dal condannato, la notevole ampiezza dell’arco temporale esaminato

tossicodipendenza.
Avverso tale ordinanza il Fasano dichiarava di volere proporre ricorso per
cassazione, mediante dichiarazione depositata presso la Casa circondariale di
Benevento, dove si trovava detenuto, ma non provvedeva al deposito dei relativi
motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Tale inammissibilità discende dal combinato disposto degli artt. 581, comma
1 lett. c), 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della
dichiarazione depositata presso l’istituto penitenziario dove si trovava detenuto il
02/01/2015, né il Fasano né il suo difensore di fiducia, eventualmente nominato,
hanno fatto seguire rituale presentazione di motivi di ricorso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti
a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in 500,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2016.

e l’assenza di elementi sintomatici e unificanti della sua condizione di

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