Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10070 del 26/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10070 Anno 2016
Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCHIAVOLIN LUCIO N. IL 23/05/1955
avverso l’ordinanza n. 634/2014 PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE di PADOVA, del 30/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 26/02/2016

RILEVATO IN FATTO

Con il provvedimento in epigrafe la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Padova dichiarava inammissibile l’istanza di correzione dell’ordine di
esecuzione per la carcerazione emesso nei confronti di Lucio Schiavolin.
Avverso tale decreto lo Schiavolin ricorreva personalmente per cassazione,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta
insussistenza dei motivi presentati a sostegno della sua richiesta, nel valutare la

processuale.
Infine, in data 21/12/2015, perveniva rinuncia al ricorso proposto
nell’interesse dello Schiavolin.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Deve, in proposito, rilevarsi che, in data 21/12/2015, perveniva rinuncia
all’impugnazione da parte del ricorrente.
Questa rinuncia all’impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso
introduttivo del presente procedimento ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc.
pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Lucio Schiavolin deve essere
dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una
somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2016.

quale doveva non si era tenuto debitamente conto della sua condizione

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