Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1007 del 25/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1007 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STELLA GENNARO N. IL 02/06/1970
STELLA RAFFAELE N. IL 01/06/1950
avverso la sentenza n. 856/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 25/11/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per assoluto ed evidente difetto di
specificità dei motivi a sostegno, essendosi i ricorrenti limitati a gratuite e generiche
asserzioni quali, in particolare, quella secondo la quale la motivazione offerta dalla
corte di merito sarebbe costituita soltanto da “vuote formule di stile” e sarebbe quindi
da qualificare come soltanto “apparente”; ciò a fronte, peraltro, dell’ampia ed
analitica illustrazione, contenuta nell’impugnata sentenza (ma del tutto ignorata nel
ricorso), tanto delle doglianze espresse nei motivi d’appello quanto delle ragioni per
le quali esse non apparivano meritevoli di accoglimento, avendo, in particolare, la
corte di merito fatto puntuale e dettagliato richiamo, quanto al confermato giudizio di
colpevolezza, alle acquisite risultanze probatorie, costituite in special modo dalle
dichiarazioni della persona offesa e del teste Fontanarosa, criticamente raffrontate a
quelle rese degl’imputati, ed avendo la stessa corte, quanto al trattamento
sanzionatorio, ivi compreso il diniego delle attenuanti generiche, ricordato la non
contestata esistenza, a carico di entrambi gl’imputati, di “plurimi precedenti penali”;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille per ciascun ricorrente;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla
cassa delle ammende.
om , il 25 novembre 2013
Così decì
Il Presidente
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, per quanto
ancora d’interesse, fu confermata la condanna di STELLA Gennaro e STELLA
Raffaele alla pena di mesi sette di reclusione ciascuno per i reati di violenza privata,
lesioni personali, ingiurie, minacce e danneggiamento in danno di Rossi Maurizio;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti ma
pressoché identici atti a propria firma, entrambi gl’imputati, denunciando vizio di
motivazione in ordine tanto al confermato giudizio di colpevolezza quanto al
parimenti confermato diniego delle attenuanti generiche e, comunque, di una
riduzione della pena;