Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10068 del 26/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10068 Anno 2016
Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI FRESCO ALBARO N. IL 05/03/1985
avverso l’ordinanza n. 21/2015 TRIBUNALE di PALERMO, del
23/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 26/02/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, quale giudice
dell’esecuzione, in accoglimento parziale dell’istanza avanzata da Albaro Di
Fresco, finalizzata a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai
sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., rideterminava in anni due e mesi sei di
reclusione e 740,00 euro di multa la pena irrogatagli con le sentenze emesse dal
Tribunale di Palermo il 23/06/2015 e dalla Corte di appello di Palermo il

Con lo stesso provvedimento veniva rigettata la richiesta di applicazione
della disciplina della continuazione tra le sentenze emesse dal Tribunale di
Palermo il 28/05/2003 e dalla Corte di appello di Palermo 1’01/12/2009,
ritenendo ostativa all’applicazione della continuazione invocata l’autonomia dei
reati giudicati.
Avverso questa ordinanza il Di Fresco, a mezzo del suo difensore, ricorreva
personalmente per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione, in relazione all’omesso riconoscimento della continuazione in sede
esecutiva, relativamente all’intervenuto rigetto, che si imponeva tenuto conto
della correlazione tipologica, geografica e temporale dei fatti delittuosi valutati
dalle sentenze presupposte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando fondato su motivi manifestamente
infondati.
Il ricorso in esame, invero, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a
provocare una nuova, non consentita, valutazione delle circostanze di fatto già
correttamente vagliate dal Tribunale di Palermo, in quanto tali insindacabili in
sede di legittimità.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato il contenuto
delle sentenze presupposte e, all’esito della compiuta disamina delle stesse, con
una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e
processuale, ha illustrato le ragioni di fatto – in quanto tali insindacabili in sede
di legittimità – ostative al riconoscimento della continuazione nei confronti del Di
Fresco.
Il giudice dell’esecuzione, invero, valutava correttamente le condotte
delittuose presupposte, escludendo che i reati presupposti riguardavano furti
2

12/11/2012.

aggravati e ricettazioni commessi in condizioni di tempo e di luogo tali da
escluderne la riconducibilità a un disegno criminoso preordinato, nei termini
correttamente esplicitati a pagina 2 del provvedimento impugnato.
A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione della condotta
criminosa non può essere espressione di un programma di vita improntato al
crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento, venendo sanzionata da
istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a
delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso

12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Albaro Di Fresco deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2016.

all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei (cfr. Sez. 5, n. 10917 del

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