Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10067 del 26/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10067 Anno 2016
Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MERLINO ANTONINO N. IL 05/05/1968
avverso l’ordinanza n. 3443/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 17/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 26/02/2016

RILEVATO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava il
reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Siena il
28/05/2014, con la quale era stata rigetta l’istanza di liberazione anticipata
speciale presentata da Antonino Merlino, congiuntamente a quella ordinaria già
concessa.
Avverso tale ordinanza il Merlino, a mezzo del suo difensore, ricorreva per

all’incongruità del provvedimento impugnato nella valutazione della ricorrenza
dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario richiesto, anche alla luce
delle previsioni degli artt. 3 e 27 Cost., di cui si assumeva in via residuale la
violazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Firenze, nel
rigettare il reclamo proposto dallo Merlino, non è incorso nei vizi denunciati dal
ricorrente, avendo correttamente fondato tale rigetto sul combinato disposto
degli artt. 4-bis Ord. Pen. e 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, convertito
con modificazioni nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, in conseguenza dei quali
doveva escludersi la concessione del beneficio penitenziario richiesto, tenuto
conto del fatto che il condannato non aveva ancora espiato la pena irrogatagli in
relazione al reato ostativo.
In tale ambito, allo scopo di inquadrare la questione esaminata, occorre
osservare che l’originaria previsione dell’art. 4 del decreto-legge 146 del 2013
era stata modificata in sede di conversione legislativa, attuata con la legge n. 10
del 2014, con la soppressione del suo quarto comma e l’esclusione del beneficio
della liberazione anticipata speciale per i soggetti condannati per taluno dei reati
di cui all’art. 4-bis Ord. Pen.
Ne discende che l’inserimento del riferimento ai reati di cui all’art. 4-bis Ord.
Pen. nella formulazione definitiva dell’art. 4 del decreto-legge n. 146 del 2013,
conseguente alla sua conversione con modifiche da parte della legge n. 10 del
2014, tenuto conto della soppressione del comma 4 della stessa disposizione che disciplinava le condizioni per l’accesso al beneficio in esame da parte dei
condannati – non può che implicare la mancata conversione dello stesso decreto,
nella parte in cui era originariamente previsto tale beneficio. La mancata
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cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione

conversione del decreto nella sua originaria formulazione, dunque, comporta
l’inefficacia ex tunc degli effetti della norma dell’art. 4 del decreto-legge n. 146
del 2013 nella sua originaria formulazione, alla luce del disposto dell’art. 77
Cost., tenuto conto dei parametri ermeneutici consolidati di questa Corte, che
impongono di escludere la questione di legittimità costituzionale proposta dal
Merlino, in via residuale, in relazione alle disposizioni degli artt. 3 e 27 Cost. (cfr.
Sez. 1, n. 34073 del 27/06/2014, Panno, Rv. 260849).
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Antonino Merlino deve

pagamento delle spese processuali.
Deve, infine, rilevarsi che, attesa la novità della questione ermeneutica
esaminata, non si ravvisano profili di colpa idonei a giustificare la condanna del
ricorrente al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2016.

essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al

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