Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1006 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1006 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAVLOVIC GIANNI N. IL 21/11/1986
avverso la sentenza n. 2272/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 08/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo privo del benché minimo
fondamento giuridico il presupposto sul quale esso si basa, e cioè quello che il
riconoscimento dette attenuanti generiche comporterebbe di necessità la
determinazione della pena in misura corrispondente ai minimi edittali e non
presentando, d’altra parte, alcun profilo di censurabilità la valutazione operata dalla
corte di merito, la quale, restando nell’ambito della media tra i minimi ed i massimi
edittali, ha fissato la pena base nella misura indicata nel ricorso per quaini operare su
di essa la riduzione di un terzo prevista dall’art. 442 c.p.p. sì da giungere al risultato
finale, ampiamente migliorativo per l’imputato, di anni uno e mesi quattro di
reclusione più euro 400 di multa;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così decì
orna, il 25 novembre 2013
st sor
Il Presidente

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza la corte d’appello di L’Aquila, nel confermare il
giudizio di penale responsabilità di PAVLOVIC Gianni in ordine al reato di furto
aggravato in abitazione, per il quale gli era stata inflitta, all’esito del giudizio di
primo grado, condotto con il rito abbreviato, previo riconoscimento delle attenuanti
generiche valutate come equivalenti alle aggravanti, la pena di anni due e mesi
quattro di reclusione, più euro 600 di multa, ridusse detta pena ad anni uno e mesi
quattro di reclusione, più euro 400 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando vizio di motivazione sull’assunto che, in presenza delle
riconosciute attenuanti generiche, la corte territoriale non avrebbe potuto
rideterminare la pena in anni due di reclusione ed euro 600 di multa ma avrebbe
dovuto necessariamente attestarsi sui minimi edittali;

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