Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10056 del 11/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10056 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORABELLO VINCENZO N. IL 27/05/1963
avverso la sentenza n. 1452/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 11/12/2015

Ritenuto:

– – che la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 08/05/2015, giudicando in sede di
rinvio da annullamento di questa Corte in data 17/12/2014, ha rideterminato in mesi otto di
reclusione ed euro 1.800 di multa nei confronti di Morabello Vincenzo la pena irrogatagli dal
Gup del Tribunale di Milano in data 9/7/2009 per il reato di cui all’art. 73 comma 5 del
d.P.R. n. 309 del 1990;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, lamentando la non operata

– – che il motivo è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, in ogni caso non
gravata da uno specifico onere motivazionale atteso che la pena irrogata è inferiore al
minimo edittale (cfr. Sez.3, n. 10095 del 10/10/2013, Monterosso, Rv. 255153), ha
correttamente valorizzato gli specifici precedenti penali sino all’anno 2010;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
— che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2015

riduzione della pena sino al minimo edittale;

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